F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010 5) RICORSO DEL FERALPISALÒ AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE AMBROSIO MARCO;SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BELLOMI SAMUELE; INFLITTE SEGUITO GARA FERALPISALÒ-LEGNANO DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010
5) RICORSO DEL FERALPISALÒ AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE AMBROSIO MARCO;SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BELLOMI SAMUELE; INFLITTE SEGUITO GARA FERALPISALÒ-LEGNANO DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate; le decisioni venivano assunte in ragione dei comportamenti assunti, durante l’incontro Feralpisalò/Legnano disputato il 25.4.2010, dai calciatori Ambrosio Marco e Bellomi Samuele. Al calciatore Ambrosio Marco veniva inflitta la squalifica per 2 giornate effettive di gare perché – al 48° del secondo tempo- veniva espulso per aver apostrofato l’arbitro con frasi ingiuriose del tipo “sei vergognoso”, ripetendolo per tre volte. Al calciatore Bellomi Samuele veniva inflitta la squalifica per 2 giornate effettive di gare perché – al minuto 8° del primo tempo- veniva espulso per aver dato una gomitata in pieno volto ad un avversario con palla a distanza di gioco. Nel reclamo notificato alla Corte di Giustizia Federale il 30 aprile 2010, la società eccepiva che le sanzioni inflitte: - per il calciatore Ambrosi si rivelava sproporzionata in quanto, secondo la Feralpisalò il calciatore pronunciava la frase “è vergognoso” anziché “sei vergognoso” riferendosi ad un proprio compagno di squadra e non al direttore di gara; - per il calciatore Bellomi si rivelava sproporzionata poiché, secondo la Feralpisalò il fallo veniva commesso a centrocampo durante un’evidente animata fase di gioco e che, non avendo il calciatore avversario riportato conseguenze fisiche di nessun genere, l’episodio doveva essere valutato come in ordinario fallo di gioco, dovuto non alla volontà del Bellomi di commettere un danno, bensì alla foga agonistica della concitata fase di gioco. La Corte articolato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Feralpisalò in due distinti appelli, reputa che sulla base degli elementi di fatto e valutazione obiettiva della gravità reale degli eventi in relazione alle disposizioni federali, le sanzioni inflitte si rivelano assolutamente congrue. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente separato il ricorso come sopra proposto dal Feralpisalò di Salò (Brescia), in due distinti appelli li respinge. Dispone addebitarsi le due tasse reclamo.
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