F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALGHERO/PAVIA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010
1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALGHERO/PAVIA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)
La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 ad essa inflitta, seguito gara Alghero/Pavia dell’11 aprile 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13 aprile 2010) perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano reiterati cori offensivi verso l’arbitro; per comportamento gravemente antisportivo in quanto dopo la segnatura della rete del vantaggio non venivano resi disponibili i palloni di riserva; per avere messo a disposizione della terna arbitrale un locale spogliatoio inadeguato, perché sporco, con presenza di escrementi di animali. La ricorrente omette l’invio dei motivi seguito ricezione di copia degli atti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito di ricezione di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero S.r.l. di Alghero (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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