F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 2) RICORSO DEL SIG. DI PAOLO ALFREDO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. S.S. LANCIANO SRL DAL 7.6.2007 AL 3.1.2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 6044/126PF09- 10/AM/MA DEL 22.3.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 2) RICORSO DEL SIG. DI PAOLO ALFREDO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. S.S. LANCIANO SRL DAL 7.6.2007 AL 3.1.2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 6044/126PF09- 10/AM/MA DEL 22.3.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010) Con preannuncio di reclamo del 26.4.2010 il signor Alfredo Di Paolo impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Questi in sintesi i fatti. In data 4.4.2008, il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 4/2008, dichiarava il fallimento della S.S. Lanciano S.r.l. In data 8.4.2008 la Lega Professionisti Serie C, con nota prot. n. Segr1/cm, comunicava formalmente tale evento alla F.I.G.C.. Il Presidente Federale con il Com. Uff. n. 117/A in data 25.6.2008, preso atto del fallimento della S.S. Lanciano, deliberava di revocare l’affiliazione della società fallita. In data 22.3.2010 la Procura Federale deferiva il signor Alfredo Di Paolo, amministratore unico della S.S. Lanciano S.r.l. dal 7.6.2007 al 3.1.2008, unitamente ai signori: - Paolo Massari, suo predecessore nella carica di amministratore unico, - Paolo Di Stanislao, presidente e procuratore speciale, - Patrizia Bernardi Patrizi, socio di maggioranza e procuratore speciale, tutti per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., ritenendoli responsabili di aver contribuito, con il loro operato, al fallimento della S.S. Lanciano S.r.l. In data 23.4.2010 la Commissione Disciplinare Nazionale, stralciate preliminarmente le posizioni processuali del Di Stanislao e della Bernardi Patrizi, entrambe per difetto di notificazione, comminava, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), C.G.S., la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni uno al Di Paolo e per mesi nove al Massari. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, il ricorrente depositava, in data 30.4.2010, un’ampia memoria difensiva con la quale si eccepiva, preliminarmente, l’improcedibilità del giudizio per il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 32, comma 11, C.G.S. per poi chiarire, comunque, la propria posizione relativamente alle violazioni contestategli. Nella memoria difensiva, il signor Di Paolo sosteneva, in buona sostanza, che il suo ruolo all’interno della società era puramente formale, in quanto i poteri decisionali erano tutti in mano al Di Stanislao e alla Bernardi Patrizi, i quali – in virtù di procure speciali loro conferite in epoca antecedente all’assunzione dell’amministrazione unica da parte del Di Paolo – ponevano in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in tal modo esautorandolo di fatto dal ruolo di amministratore. Resosi conto che non gli era consentita la minima ingerenza nella gestione della società, lo stesso Di Paolo aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico, ma le stesse erano state accettate soltanto nell’assemblea del 3.1.2008. A supporto della propria linea difensiva invocava la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale in merito alla irrogabilità della sanzione de qua solo a fronte di un’effettiva e comprovata condotta pro-attiva causativa del dissesto amministrativo-finanziario, non risultando sufficiente la mera dichiarazione formale di fallimento. Chiedeva, in conclusione, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e, in subordine, l’assoluzione dall’addebito ascrittogli. All’odierna camera di consiglio comparivano – sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S. – il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Federale avv. Mauro Franco Balata, che, non condividendo nè l’eccezione di improcedibilità nè la difesa nel merito, chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l’avv. Edoardo Lupi, per il signor Alfredo Di Paolo, che confermava e ribadiva le tesi e le richieste espresse in atti La Corte considerato che l’8.4.2008, data di formale comunicazione della Lega Professionisti serie C alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della sentenza del Tribunale di Lanciano con la quale veniva dichiarato il fallimento della società, possa validamente considerarsi la data in cui sono stati denunciati i fatti, poi pubblicamente resi noti con il Com. Uff. 117/A in data 25.6.2008; - visto l’atto di deferimento in data 22 marzo 2010 con il quale il Procuratore Federale ha deferito il signor Alfredo Di Paolo agli organi di giustizia sportiva; - considerato che risultano ampiamente decorsi i termini previsti dall’art. 32, comma 11, C.G.S., risultando, pertanto, l’azione della Procura ormai improcedibile, dichiara l’azione improcedibile e, conseguentemente, accoglie il ricorso in epigrafe indicato proposto dal signor Alfredo Di Paolo, annulla la decisione di prime cure e la sanzione in quella sede comminata, disponendo la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Di Paolo Alfredo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it