F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 3) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN MARINO CALCIO/COLLIGIANA DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 3) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN MARINO CALCIO/COLLIGIANA DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010) La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla “San Marino Calcio”, seguito gara San Marino Calcio/Colligiana del 25 aprile 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 27 aprile 2010) perché, dopo la conclusione della gara, un gruppo di sostenitori a bordo di un’autovettura raggiungeva l’auto della terna arbitrale (diretta a Bologna), all’altezza del casello autostradale di Rimini, e dopo averla affiancata, lanciavano contro la stessa alcune pietre che la colpivano, una delle quali entrava da un finestrino aperto raggiungendo le gambe dell’arbitro seduto nella parte anteriore. La pietra, della grandezza di un pugno, non provocava danni fisici allo stesso (obbligo risarcimento danni, se richiesti). La ricorrente chiede l’annullamento della sanzione eccependo la mancanza di ogni rapporto di causalità con il fatto accaduto da parte della società “San Marino Calcio”, in quanto avvenuto in un’area esterna non adiacente all’impianto sportivo ove si è svolta la gara. La San Marino Calcio chiede inoltre la non applicabilità nei suoi confronti degli artt. 4 e 14 C.G.S. essendo i fatti accaduti in territorio italiano e, in caso di non accoglimento della richiesta, una congrua riduzione della sanzione comminata. La Corte, esaminati i referti in relazione al fatto accaduto ed udite le Parti, conferma la sussistenza del rapporto di causalità nonché la responsabilità oggettiva della società “San Marino Calcio S.r.l.”, per il comportamento dei suoi tifosi, in relazione alla gara svoltasi, ma riconosce la sanzione afflitta troppo elevata in relazione ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (Repubblica S. Marino) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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