F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/VARESE DEL 5.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/TB del 6.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010
4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/VARESE DEL 5.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/TB del 6.5.2010)
La A. S. Varese 1910 S.p.A., con atto in data 13.5.2010, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflittale con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 154/TB del giorno 6.5.2010, in relazione alla gara da essa disputata con la Cremonese – Campionato di Serie C1 – il dì 5.5.2010. La decisione gravata è così motivata: “ammenda di € 1.000,00 … per avere causato notevole ritardo sull’orario di inizio della gara”. L’appellante ha rilevato che “il calciatore Pompilio Luca (n. 15 in distinta) … era presente e disponibile alle ore 15,00” per cui il ritardo sarebbe stato “causato dal fatto che il calciatore non era in possesso del documento d’identità necessario per il riconoscimento, motivo per cui si è reso necessario recuperare il documento presso la nostra sede (Varese) e farlo pervenire nel più breve tempo possibile presso la sede della gara (Cremona Stadio Zini)”. Peraltro ha aggiunto che “prima delle ore 15,00 nei tempi previsti, il … dirigente accompagnatore” della deducente società “aveva presentato all’arbitro fotocopia del documento d’identità del calciatore, chiedendo allo stesso la possibilità di schierare sin dall’inizio il calciatore e, quindi, iniziare la gara all’orario previsto assumendosi, quest’ultimo la responsabilità dell’identità del calciatore Pompilio Luca (dichiarazione scritta) e assicurando lo stesso arbitro che il documento del calciatore sarebbe stato consegnato nel corso della gara e comunque non oltre il termine della stessa”. Pertanto, la società reclamante “per non privare il calciatore della possibilità di poter disputare una gara di quarti di finale di un torneo nazionale (D. Beretti) e trattandosi, sempre, di partita di settore giovanile” ha ritenuto “di posticipare l’inizio della gara per consentire al ragazzo, quantomeno, di poter essere schierato nel corso del 2^ tempo, come effettivamente avvenuto”. La ricorrente ha concluso chiedendo alla Corte adita, “in accoglimento parziale del reclamo, che tenga conto in via proporzionale ed equitativa di quanto sopra evidenziato” e di “ridurre la sanzione irrogata nei confronti della … società ad un’ammenda di importo non superiore ad € 150,00 o, in via subordinata, ad un importo non superiore ad € 500,00”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 19.5.2010 si è riservata di decidere. Il fatto oggetto del presente gravame è certo e, peraltro, non contestato, giacchè il ritardo nell’inizio della gara è dipeso dalla richiesta del Dirigente Accompagnatore della squadra A. S. Varese di attendere la consegna, presso la sede della gara, del documento di identità originale del calciatore Luca Pompilio che era in possesso soltanto di una copia fotostatica dello stesso. Al riguardo, occorre rilevare che sebbene le decisioni ufficiali F.I.G.C. in ordine alla regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio in vigore oltre che il I comma dell’art. 54 N.O.I.F. stabiliscano che “le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara”, entrambi, al secondo comma, prevedono che “nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purchè le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo di gara”. Dal tenore letterale di tali principi si evince che l’organo disciplinare, nell’esaminare la fattispecie contestata, deve tenere in debito conto la causa che ha determinato il ritardo incriminato al fine di stabilire la misura della sanzione da irrogare. Nella fattispecie in esame, non può non riconoscersi una attenuante alla condotta colpevole della società ricorrente in quanto il proprio Dirigente Accompagnatore, pur non disponendo dell’originale documento identificativo del calciatore suindicato, era comunque in possesso di una copia dello stesso, circostanza accertata dal Direttore di Gara. Questo, quindi, aderendo alla richiesta formulatagli - invece di fare dare inizio alla gara, come sarebbe stato possibile - ha ritardato l’avvio della partita, aderendo alla richiesta della A.S. Varese 1910. Pertanto, la censura della società ricorrente, circa l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, deve essere accolta, con diminuzione della misura dell’ammenda dovuta, come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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