F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MEZAVILLA SARTORIO ADRIANO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/RAVENNA DEL 9.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 27 Luglio 2010 5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MEZAVILLA SARTORIO ADRIANO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/RAVENNA DEL 9.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010) La A.S. Andria Bat S.r.l., con atto in data 17.5.2010, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – pubblicata con Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010 – che, in relazione alla gara da essa disputata con il Ravenna – Campionato di Prima Divisione, Girone B – il 9.5.2010, ha irrogato la sanzione della squalifica al calciatore Adriano Sartorio Mezavilla per due gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”. La società ricorrente ha chiesto, con il richiamato atto di gravame, alla Corte adita di “riformare il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato, annullare la sanzione della squalifica … in subordine voglia comunque apportare una riduzione”, nonché “in alternativa alle precedenti istanze … valutare l’ipotesi dell’applicazione in conversione di un’ammenda commisurata alla gravità del fatto imputabile allo steward”. Tali istanze sono state formulate sul presupposto che l’Assistente arbitrale “ha potuto percepire la frase contestata, gravemente offensiva ma sicuramente non ne ha potuto individuare la fonte oltre ogni ragionevole dubbio”. In particolare, la società ricorrente ha precisato che “il calciatore Mezavilla era intento a prepararsi ad entrare in campo, tra l’altro in un clima a lui tutt’altro che favorevole” e che “quella frase non l’ha pronunciata, ma se l’è vista attribuire per la sola coincidenza di trovarsi all’altezza del sig. Paglione proprio nel momento in cui questo si voltava alla ricerca della <> di tale espressione ritenuta ingiuriosa”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 19.5.2010, udita la relazione del componente all’uopo delegato, nonché il dott. Giuseppe Tambone – difensore della Andria Bat -, che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso, si è riservata di decidere. Il gravame è infondato in quanto le modalità essenziali del fatto contestato al calciatore sig. Adriano Mezavilla sono certe, giacché chiaramente descritte nel rapporto arbitrale dell’Assistente Arbitro. In particolare, questo ha verbalizzato che “al 33° del II tempo il n. 14 della società Andria, Mezavilla Adriano che in quel momento si stava riscaldando sul campo” alle sue spalle “protestava vivacemente” nei suoi confronti “e nei confronti dell’arbitro proferendo tale espressione ingiuriosa: <>; a questo punto” l’Assistente richiamava “l’attenzione dell’Arbitro facendo espellere il calciatore in questione”. In effetti, il gesto compiuto dal calciatore è stato sanzionato con il cartellino rosso dal Direttore di Gara. A nulla rileva la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui, a seguito “di una attenta rivisitazione e controllo di tutti gli episodi accaduti al termine della gara” tali ingiurie sarebbero state proferite “da un addetto alla sicurezza”, ovvero da uno steward che si trovava nei pressi. Al riguardo, occorre ribadire che il verbale redatto dall’Assistente Arbitro ha valore di piena prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1.C.G.S., e, dunque, non è ammessa prova contraria sulle circostanze in esso rappresentate, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. E’, dunque, del tutto irrilevante ed infondata la censura mossa dalla società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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