F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 27 Luglio 2010 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. ATLETICO MORLUPO AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 ALLA SOCIETÀ AMMENDA DI € 800,00 CON L’OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL’ARBITRO SE RICHIESTI E DOCUMENTATI; – INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG. CECCUCCI GIUSEPPE; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE MONTALTO VALERIO; – SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FOLCHI SIMONE; – SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 AL CALCIATORE ORAHOVAC ELIS, – SQUALIFICA FINO AL 31-12-2010 AL CALCIATORE IACOMUSSI EMANUELE, – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ACCORTE ALESSIO, – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FALABRUZZI JACOPO, – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLASANTI ANTONIO, – SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 AL CALCIATORE CECCUCCI GIANLUCA, – SQUALIFICA 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAOLETTI ROBERTO INFLITTE MERITO GARA ATLETICO MORLUPO/SPORTING SALARIA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 48 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 136 del 6.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 27 Luglio 2010 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. ATLETICO MORLUPO AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 ALLA SOCIETÀ AMMENDA DI € 800,00 CON L’OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL’ARBITRO SE RICHIESTI E DOCUMENTATI; - INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG. CECCUCCI GIUSEPPE; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE MONTALTO VALERIO; - SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FOLCHI SIMONE; - SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 AL CALCIATORE ORAHOVAC ELIS, - SQUALIFICA FINO AL 31-12-2010 AL CALCIATORE IACOMUSSI EMANUELE, - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ACCORTE ALESSIO, - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FALABRUZZI JACOPO, - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLASANTI ANTONIO, - SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 AL CALCIATORE CECCUCCI GIANLUCA, - SQUALIFICA 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAOLETTI ROBERTO INFLITTE MERITO GARA ATLETICO MORLUPO/SPORTING SALARIA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 48 del 15.4.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 136 del 6.5.2010) Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Atletico Morlupo, nella persona del suo presidente in carica signor Daniele Paoletti; avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, riunitasi il 5.5.2010, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 6.5.010, con cui si è respinto il reclamo avanzato dalla A.S.D. Atletico Morlupo e, per l’effetto, si è confermata l’impugnata decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma di cui al Com. Uff. n. 48 del 15.4.2010, con riguardo alle sanzioni irrogate alla detta società, nonché a un dirigente, all’allenatore e ad alcuni calciatori della stessa, a seguito della gara Atletico Morlupo/Sporting Roma dell’11.4.2010; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - il ricorso viene proposto ai sensi dell’art. 39 C.G.S., il quale prevede le ipotesi in cui è ammessa, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, l’impugnazione per revocazione delle decisioni, inappellabili o divenute irrevocabili, adottate dagli organi della giustizia sportiva (comma 1), nonché, da parte della Corte medesima, la revisione nei confronti delle dette decisioni (comma 2); - a fondamento del ricorso l’istante deduce di essere venuta in possesso della relazione di servizio della Legione Carabinieri Lazio - stazione di Castelnuovo di Porto redatta l’11 aprile 2010 alle ore 15, dalla quale emergerebbe che quanto riferito, nel proprio referto e nei relativi allegati, dall’arbitro della gara (svoltasi nel medesimo giorno) non corrisponde al vero; così che le decisioni dei giudici sportivi si sarebbero formate su elementi probatori esprimenti una falsa rappresentazione della realtà dei fatti; ritenuto che: - la fattispecie può rientrare unicamente nell’ipotesi di cui al citato art. 39, comma 1, lett. c), il quale ammette la revocazione allorquando, “a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”; - la suddetta ipotesi non si verifica nella specie in quanto il rapporto dei Carabinieri, esibito dalla ricorrente (documento n. 4), risulta rilasciato il 3 maggio 2010; con la conseguenza che la ricorrente avrebbe potuto presentarlo nel precedente procedimento che si è svolto il 5 maggio 2010 innanzi alla Commissione disciplinare territoriale del Comitato regionale Lazio; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - visto il contenuto del referto di gara e del citato rapporto dei Carabinieri, va disposta comunque la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di competenza. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Morlupo di Morlupo (Roma). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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