F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 27 Luglio 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA L’AQUILA CALCIO 1927/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 27 Luglio 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA L’AQUILA CALCIO 1927/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, ha inflitto le sanzioni: - della squalifica per 1 giornata di gara effettiva inflitta al calciatore Nicola Modesti; - della squalifica per 2 giornate di gara effettive inflitta al calciatore Maurizio Ianni. Tale decisione veniva assunta per avere, durante l’incontro L’Aquila Calcio 1927/Olympia Agnonese disputato il 2.5.2010, - il Modesti, giocando da portiere, toccato il pallone volontariamente con le mani fuori dall’aria di rigore fermando così un avversario lanciato a rete senza ostacoli; - lo Ianni, durante l’intervallo, mentre si trovava ancora sul terreno di giuoco, spingeva con forza due calciatori avversari. Avverso tale provvedimento l’A.S.D. L’Aquila Calcio 1927 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 19.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Aquila 1927 dell’Aquila dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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