F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010//2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 26 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 27 Luglio 2010 1) RECLAMO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE MADARO ISABELLA; – AMMONIZIONE ALLA CALCIATRICE DAGNELLO MARISA; INFLITTE SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/PINK SPORT TIME DEL 9.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 66 del 13.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010//2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 26 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 27 Luglio 2010
1) RECLAMO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE MADARO ISABELLA;
- AMMONIZIONE ALLA CALCIATRICE DAGNELLO MARISA;
INFLITTE SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/PINK SPORT TIME DEL 9.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 66 del 13.5.2010)
L’A.S.D. Pink Sport Time, militante nel Campionato di Serie B della Divisione Calcio Femminile, ha ritualmente impugnato davanti a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile che con Com. Uff. n. 66 del 13.5.2010 ha inflitto ad essa società, quale responsabile oggettiva, la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 1.000,00 per atti di intemperanza dei propri sostenitori, sfociati in una rissa, nel corso della gara Pro Reggina 97/Pink Sport del 9.5.2010, nonché, la squalifica per 3 giornate alla calciatrice Isabella Madaro, colpevole di un atto di violenza in danno di un’avversaria e, infine, l’ammonizione con diffida ad altra atleta, tale Marisa Dagnello. Nei motivi, particolarmente elaborati e corredati anche da documentazione fotografica, dopo aver genericamente contestato la regolarità del terreno di gioco, assume: a) che quanto accaduto nella gara di cui sopra non poteva qualificarsi come “rissa” bensì e più correttamente, come aggressione patita dallo sparuto gruppo dei propri dirigenti e tifosi ad opera dei sostenitori locali, costretti dall’attacco a richiedere l’intervento della forza pubblica ed a rifugiarsi nella tribuna opposta;
b) che vi era palese contraddizione fra le risultanze del referto arbitrale e le motivazioni – colpiva con uno schiaffo al volto un’avversaria – addotte dal Giudice Sportivo per quantificare la squalifica comminata alla Madaro; c) che destinataria dell’ammonizione decisa dall’arbitro non sarebbe la Dagnello, ma, secondo quanto a suo dire evidenziato dalle fotografie prodotte, altra calciatrice. Chiede l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, un ridimensionamento delle stesse. L’appello si rivela fondato ed accoglibile solo limitatamente alla richiesta subordinata. Dalla lettura del referto che, come la stessa reclamante nei suoi scritti difensivi riconosce, “è fonte di prova privilegiata e non può essere contestato con mere affermazioni di parte”, si ricava che alla fine del primo tempo ebbe a verificarsi sugli spalti uno scontro fra le opposte fazioni che, perdurando, indusse a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Ora, per quanto si voglia disquisire sul concetto di rissa, è incontestabile che, allorquando due gruppi di contendenti appartenenti a schieramenti confliggenti si scontrano la risultante è un coinvolgimento indistinguibile dei partecipi ciascuno dei quali svolge contemporaneamente i ruoli di aggressore ed aggredito. Ed è ciò che constatò e riportò nel suo rapporto il direttore di gara e che contraddice la diversa prospettazione dei fatti sostenuta dalla ricorrente. L’occorso va però ridimensionato e ricondotto in ambiti di minore spessore disciplinare perché, com’è facilmente visibile dalle foto in atti, la rissa interessò un esiguo gruppo di persone nessuna delle quali risulta averne patito danni. Quanto sopra ovviamente non può non incidere sulla valutazione del coefficiente di responsabilità della società e quindi sull’entità della sanzione che, avuto anche riguardo alla potenzialità economica del sodalizio non incluso nel circuito professionistico, si ritiene ragionevolmente più equa ed aderente al tasso antiregolamentare della violazione da perseguire, ridurre alla misura di € 500,00. Sul medesimo tracciato ci si può muovere perciò che concerne la squalifica alla calciatrice; questa venne espulsa dall’arbitro “in quanto colpiva con uno schiaffo un’avversaria senza alcun danno”. La individuazione della zona colpita al volto, di cui parla il Giudice Sportivo nel provvedimento gravato non trova quindi riscontro nel referto al quale e solo al quale va fatto riferimento per pervenire ad un corretto giudizio sull’infrazione e poiché la destinataria dell’azione non ne riportò danno alcuno, in via di logica devesi supporre che la condotta punita non si connotò di particolare violenza e mancò del chiaro intento di voler attentare all’integrità fisica dell’avversaria. La considerazione che precede attenua la violazione e comporta una riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate. Quanto infine alle doglianze relative ad un presunto errore di persona commesso nell’indicazione del destinatario dell’ammonizione, a parte ogni rilievo sulla possibilità di impugnare la relativa pronuncia, è sufficiente evidenziare come la prova asseritamene fornita al riguardo non offre certezze a conferma di tale assunto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pink Sport Time di Bari, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a carico della società ad € 500,00 e a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Madoro Isabella. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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