F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 1 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 27 Luglio 2010 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA “FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES – FINAL EIGHT QUARTI DI FINALE” AOSTA CALCIO A 5/A.S. MIRACOLO PICENO DEL 31.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 766 del 31.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 1 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 27 Luglio 2010
1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA “FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES – FINAL EIGHT QUARTI DI FINALE” AOSTA CALCIO A 5/A.S. MIRACOLO PICENO DEL 31.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 766 del 31.5.2010)
La società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque ricorre, con procedura di urgenza, contro la decisione con cui il G.S. presso la Divisione Calcio a 5, in accoglimento di un reclamo avanzato dall’avversaria A.S.D. Miracolo Piceno, le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Aosta Calcio a Cinque/Miracolo Piceno svoltasi il 31.5.2010 per la Fase Nazionale del Campionato Juniores, a causa dell’avvenuta utilizzazione in tale incontro, da parte di essa ricorrente, di tre “giovani” calciatori ultraquindicenni, Tagliaferro Stefano, Sinopoli Sandro e Estedadishad Dayen in posizione irregolare perché privi della prescritta autorizzazione - rilasciabile dal Comitato Regionale della L.N.D. di competenza – di cui all’art. 34, comma 3 N.O.I.F. (Com. Uff. n. 766 del 31.5.2010). Sostiene, in estrema sintesi, che l’autorizzazione di cui sopra sarebbe necessaria solo quando i calciatori giovani ultraquindicenni siano impiegati in attività agonistiche organizzate dalle Leghe e non occorreva, quindi, per la partita contestata che andava qualificata come “attività giovanile”; a conferma di tale assunto è pervenuta a questo Collegio, nelle more del presente giudizio, una nota dell’1.6.2010 a firma del Delegato per il calcio a Cinque presso la Delegazione Provinciale di Aosta, con la quale, in risposta ad una richiesta formulata dall’A.S.D. Aosta Calcio, si chiariva che nessuna autorizzazione era prevista per la partecipazione dei calciatori dianzi mentovati alle gare del Campionato Juniores perché trattavasi di “attività” giovanile. Chiede, di conseguenza, la riforma della delibera gravata. E’ opinione di questa Corte che la decisione del Giudice Sportivo, corretta nelle premesse, ma non condivisibile nelle conclusioni, debba essere modificata. Non pare possano nutrirsi dubbi, invero, sul fatto che, contrariamente al convincimento esternato dall’organo federale aostano, il Campionato Juniores e quindi la gara in questione valida, si badi, quale quarto di finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Juniores del Calcio a Cinque, vadano inseriti nel comparto dell’attività agonistica. Ciò si deduce in primo luogo dalle stesse caratteristiche della competizione, organizzata su basi regionali, in classifiche e, nella fase finale, su incontri ad eliminazione diretta finalizzati alla conquista di un titolo di rilevanza nazionale, in secondo luogo dal fatto che detto Campionato, sia sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 680, sia sul Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1, venga compreso non fra “le attività giovanili” da organizzare in ambito regionale bensì qualificato, in una “sedes materiae” del tutto distinta, come “attività minore maschile e femminile” ed infine dalla logica ed incontrovertibile considerazione che se per detta attività, qualora esercitata in ambito regionale, è espressamente richiesto, da entrambi i comunicati ufficiali il rigoroso rispetto “delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 N.O.I.F.”, nessun senso avrebbe il ritenere che siffatto obbligo venga meno per la fase finale – organizzata direttamente dalla Divisione – che ne costituisce la naturale ed ovvia prosecuzione. E’ tuttavia da tener presente, al fine di pervenire ad una corretta decisione, che l’intento della ricorrente, almeno inizialmente propenso a richiedere l’autorizzazione, venne sicuramente fuorviato dalle errate assicurazioni in contrario fornitele da un soggetto federale specificatamente preposto alla materia, assicurazioni, non conosciute dal primo giudice al momento delle sue valutazioni, che mentre valgono a coonestare la buona fede del sodalizio aostano, nella sostanza penalizzato per fatto altrui, appaiono anche idonee a concretare quella particolare situazione rivestente connotazioni di eccezionalità, prevista dall’art. 17, comma 4, ultimo capoverso C.G.S.. Eccezionale è, infatti, ogni accadimento che travalica, per le sue peculiarità di imprevedibilità ed anomalia il perimetro dell’usuale fuoriuscendo dal circuito concettuale della normalità. Tale deve ritenersi quanto verificatosi nella fattispecie, ond’è che la relativa soluzione, non solo sul piano dell’equità e della ragionevolezza, ma anche in un’ottica più squisitamente sportiva, si rivela essere quella di annullare la partita in discussione ordinandone la ripetizione con l’obbligo che i calciatori giovani ultraquindicenni eventualmente impiegati nella stessa siano in possesso dell’autorizzazione contemplata dall’art. 34, comma 3 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F. in riforma della delibera impugnata, visto l’art. 17, comma 4, ultimo capoverso C.G.S., dispone la ripetizione della gara su indicata con lo schieramento, ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., di calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età purchè autorizzati dal Comitato Regionale competente. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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