F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 2) RICORSO DEL SIG. VITTORIO GALIGANI (DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. POTENZA SPORT CLUB S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. B) PAR. V) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90 COMMA 2 DELLE N.O.I.F., – NOTA N. 6270/1052PF09-10/SP/BLP DEL 29.3.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 6.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 2) RICORSO DEL SIG. VITTORIO GALIGANI (DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. POTENZA SPORT CLUB S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. B) PAR. V) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90 COMMA 2 DELLE N.O.I.F., - NOTA N. 6270/1052PF09-10/SP/BLP DEL 29.3.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 6.5.2010) La Segreteria della Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (Co.Vi.So.C), con nota del 26.2.2010, n. 326.04/GC/cc, pervenuta alla Procura Federale in pari data, comunicava che la Commissione Disciplinare Nazionale, “nella riunione del 18.2.2010, ha riscontrato che la società Potenza Sport Club S.r.l. non ha documentato, entro il termine del 2.2.2010, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, così come prescritto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. b) paragrafo V) (all. 1). Al riguardo, la società in oggetto, in data 29.1.2010, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una nota con la quale ha comunicato l’impossibilità di adempiere al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle suddette mensilità (all. 2). Preso atto di quanto sopra, la Co.Vi.So.C., ha deliberato di trasmettere gli atti a codesta spettabile Procura Federale per gli adempimenti di competenza”. Pertanto, il Procuratore Federale, con atto n. 6270/1052pf09-10/SP/blp del 29.3.2010 – dopo avere richiamato la segnalazione come innanzi pervenuta, ritenuto che la condotta denunciata “integra la violazione della fattispecie prevista dall’art. 85, lett b), paragrafo V (ritenute e contributi) N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. (nella previsione contenuta fino al 6.11.2009 al comma 5 dell’art. 8 C.G.S.), sanzionato dal successivo art. 90, comma 2, N.O.I.F.; ritenuto che detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della società, siano ascrivibili al signor Arcieri Donato, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Potenza Sport Club S.r.l. ed al signor Galiani Vittorio, Direttore Generale e legale rappresentante della società Potenza Sport Club S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra i medesimi e la società; ritenuto che da tali condotte consegua la responsabilità diretta della società Potenza Sport Club S.r.l., ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.”, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale “1) il signor Arcieri Donato, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Potenza Sport Club S.r.l.; 2) il signor Galiani Vittorio, Direttore Generale e legale rappresentante della società Potenza Sport Club S.r.l.; 3) la società Potenza Sport Club S.r.l. per rispondere:” i primi due “della violazione prevista e punita dell’art. 85 lett. b) paragrafo V) N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e dell’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;” la terza “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti”. La società inquisita resisteva al deferimento sostenendo che gli incolpati sarebbero “subentrati solo nel mese di dicembre 2009” alla dirigenza della società suindicata e si sarebbero trovati “nella materiale ed oggettiva impossibilità di far fronte con tempestività agli obblighi contributivi in parola, così come puntualmente e correttamente segnalato alla Commissione di Vigilanza con nota del 29.1.2010, richiamata dalla stessa Procura nel proprio deferimento”. Per tale motivo, i ricorrenti non dovevano essere ritenuti responsabili o avrebbero dovuto, comunque, essere scusati “nel … mancato deposito della su citata attestazione, in quanto cause di forza maggiore avrebbero reso impossibile l’adempimento”. La Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con decisione n. 82/CDN del 6.5.2010 – “ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il signor Donato Arcieri e la società Potenza Sport Club hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, C.G.S.”, disponeva “l’applicazione della … inibizione di giorni 40 (quaranta) per il sig. Donato Arcieri” e l’ammenda “di € 6.700,00 alla società Potenza Sport Club S.r.l.”. In ordine alla posizione dell’odierno appellante, il Collegio a quo, dopo avere rilevato che “secondo la procura speciale notarile in atti” il signor Galigani “aveva compiti ben più ampi del solo sottoscrivere, per conto della società, contratti economici e tesseramenti; infatti lo stesso era autorizzato, fra i suoi compiti precipui, a rappresentare la società nei rapporti con la Federazione, le Istituzioni collegate, la Lega e, più in generale, aveva il potere di rendere tutte le dichiarazioni e a compiere tutti gli atti necessari all’espletamento dell’incarico”, deliberava di “infliggere” al deferito “la sanzione dell’inibizione per mesi 2”. Il signor Vittorio Galigani, con atto del 19.5.2010, ha proposto reclamo a questa Corte di Giustizia Federale, avverso detto provvedimento, rilevando “la non ascrivibilità … delle contestate violazioni di cui all’atto di deferimento” in quanto “non aveva nessuna delega o procura tale da consentirgli di effettuare versamenti di sorta, ivi compresi quelli relativi agli adempimenti Irpef ed Enpals per le mensilità in questione”. Alla stregua di tali considerazioni, il reclamante concludeva perché la Corte adita, “verificata la validità e fondatezza delle argomentazioni in fatto ed in diritto enunciate in narrativa, contrariis reiectis”, volesse “accogliere il … gravame e, per l’effetto, prosciogliere il ricorrente medesimo da ogni addebito, con conseguente integrale annullamento della sanzione statuita a suo carico dalla Commissione Disciplinare Nazionale”. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 9.6.2010, udita la relazione del componente all’uopo delegato, il rappresentante del Procuratore federale, avv. Lorenzo Giua – che ha concluso per il rigetto del ricorso -, il difensore del ricorrente, avv. Michele Cozzone - che ha insistito nei motivi dell’appello e nella richiesta di accoglimento del gravame -, si è, quindi, riservata di decidere. Il ricorrente ha contestato la sussistenza dell’addebito eccependo, in particolare, la carenza del rapporto di immedesimazione organica tra sé e la società Potenza Sport Club S.r.l., in quanto privo del potere di utilizzare il mezzo finanziario per adempiere al pagamento dei ratei contributivi Enpals e dell’Irpef per le mensilità suindicate. A conferma di tale assunto, l’appellante ha depositato documentazione bancaria attestante la circostanza che solo l’Amministratore Unico della società, dott. Donato Arcieri, aveva potere di firma e, dunque di disposizione, sul conto corrente della società, mentre nessun potere in tal senso risultava essere stato attribuito al deferito (cfr. alleg. 1, atto di appello). Osserva, a tal uopo, questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso è fondato, giacché il signor Galigani, Direttore Generale del sodalizio, pure avendo ricevuto dall’Amministratore Unico della società – dott. Donato Arcieri – con procura speciale per notar Clara Vittoria del 4.12.2009, delega “a rappresentare la società in tutti i rapporti con la Federazione Italiana Gioco Calcio e le altre Istituzioni ... menzionate”, non aveva alcun potere di firma sul conto corrente bancario n. 169 intestato alla società presso la filiale di Potenza della Banca Popolare di Novara e dunque di disporre delle somme necessarie per ottemperare agli obblighi contributivi e previdenziali inadempiuti. La carenza di potere ad agire nei rapporti bancari, poi, è confermata dalla dichiarazione resa dalla detta Banca con la nota in data 19.5.2010, allegata in copia al ricorso in esame. Va poi rilevato che il medesimo Amministratore Unico, con nota inviata il 29.1.2010, acquisita al n. 189 di protocollo della Segreteria Tecnica Covisoc, da questa trasmessa il 26.2.010 alla Procura Federale, aveva dichiarato che la società non era “in grado di adempiere al versamento di importi e contributi con scadenza 1.2.2010” e che “nell’ambito della ristrutturazione societaria che si sta operando e che a Voi risulta nota, non appena si provvederà ai pagamenti di cui in oggetto sarà data apposita comunicazione”. Da tale documentazione si deve dedurre, quindi, che il signor Vittorio Galigani non era in condizione di potere adempiere all’obbligo sancito dall’art. 85 lett. b), paragrafo V, N.O.I.F., la cui violazione – peraltro – è stata sanzionata con l’inibizione di giorni 40 inflitta all’Amministratore Delegato della società, e l’irrogazione a questa dell’ammenda di € 6.700,00. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vittorio Galigani, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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