F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 4) Istanza di riabilitazione Calc. DELL’OLIO ROBERTO matricola n. 2.840.397

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 4) Istanza di riabilitazione Calc. DELL’OLIO ROBERTO matricola n. 2.840.397 Con rituale istanza il calciatore Dell'Olio Roberto, nato a Roma l’8.5.1968 già tesserato per la Pol. Osaka Corviale, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 25.3.2009 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 32/A del 25.3.2004), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 197/A), per reiterate violenze nei confronti dell'arbitro della gara Osaka Corviale/Sporting Tuscolano del 21.3.2004. A supporto della gara ha prodotto l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dall'art. 26.3 C.G.F. Alla seduta del 7.6.2010 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i requisiti normativi. Si osserva, infatti, che la squalifica di anni cinque aveva esaurito i suoi effetti il 25.3.2009 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Roberto Dell’Olio sussistendone i presupposti.
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