F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 5) Istanza di riabilitazione Calc. MAIMONE GIUSEPPE matricola n. 3.333.280

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 30 Luglio 2010 5) Istanza di riabilitazione Calc. MAIMONE GIUSEPPE matricola n. 3.333.280 Con rituale istanza il calciatore Maimone Giuseppe, nato a Caronia il 28.8.1980 già tesserato per l'AIC Caronia, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 30.5.2009 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 55 del 3.6.2004) con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 197/A), per reiterate violenze nei confronti dell'arbitro della gara Caronia/Tripi del 30.5.2004. A supporto della gara ha prodotto l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dall'art. 26.3 C.G.F. Alla seduta del 7.6.2010 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i requisiti normativi. Si osserva, infatti, che la squalifica di anni cinque aveva esaurito i suoi effetti il 30.5.2009 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Giuseppe Maimone sussistendone i presupposti.
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