F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 1) RECLAMO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. ELISABETTA CORTANI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 27 CALCIATRICI – NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 1) RECLAMO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. ELISABETTA CORTANI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 27 CALCIATRICI – NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010) La S.S. Lazio Calcio Femminile ricorre a questa Corte contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 85 del 13.5.2010) che, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto ad essa società, ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto a depositare presso la Divisione di appartenenza gli accordi economici relativi a 27 atlete maggiorenni,la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 ed al suo Presidente, Cortani Elisabetta, l’inibizione per la durata di mesi 4. L’impugnazione è finalizzata, in buona sostanza, soltanto ad ottenere una congrua riduzione delle sanzioni, riduzione che, a parere della ricorrente, troverebbe valida giustificazione sia perché nella specie si tratterebbe non di omesso, bensì di ritardato deposito, sia perché molte delle calciatrici tesserate o avrebbero abbandonato l’attività o sarebbero state impiegate solo in gare del Campionato Primavera. Il reclamo non può essere accolto. L’obbligo di depositare gli accordi economici previsto dall’art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F. e ribadito al punto 31 del Com. Uff. n 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile è assoggettato ad un termine perentorio, indicato nel suddetto documento, trascorso inutilmente il quale, la condotta omissiva perseguita si concretizza – trattandosi di adempimento formale – in tutta la sua interezza. Ugualmente indifferente al tasso di gravità della violazione è l’altra argomentazione difensiva per l’elementare rilievo che l’adempimento connesso e cronologicamente vincolato al momento del Tesseramento delle atlete e della conseguente sottoscrizione dell’accordo economico, non subisce alcun tipo di limitazione da prospettazioni future ed è onnicomprensivo. L’organo di prima istanza , quindi, ha correttamente valutato il coefficiente disciplinare delle violazioni tenendo nella giusta considerazione sia la pluralità delle omissioni sia la categoria di appartenenza dell’incolpata, con rigoroso rispetto del regime sanzionatorio di cui all’art. 10, commi 2, 3 e 4 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’S.S. Lazio Calcio Femminile di Fiumicino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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