F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE MARSALA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL PRESIDENTE SIG. PIETRO ACCARDI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; – DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 19 CALCIATRICI – NOTA N.6487/1143PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE MARSALA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL PRESIDENTE SIG. PIETRO ACCARDI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; - DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 19 CALCIATRICI – NOTA N.6487/1143PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010) L’A.S.D. Calcio Femminile Marsala ricorre a questa Corte contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 85 del 13.5.2010) che, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto ad essa società, ritenuta direttamente responsabile della violazione di cui all’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto a depositare presso la Divisione di appartenenza gli accordi economici relativi a 19 atlete maggiorenni, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 ed al suo Presidente, Accardi Pietro, l’inibizione per la durata di mesi 4. Nei motivi a sostegno assume di aver agito in assoluta buonafede convinta che l’obbligo del deposito non si estendesse anche a quegli accordi economici, quali quelli riguardanti le 19 calciatrici in parola, non prevedenti compenso o rimborso alcuno; chiede, pertanto, l’annullamento delle sanzioni o, almeno, una riduzione delle stesse. Dal canto suo la Procura Federale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del gravame a suo dire sottoscritto da persona – il vicepresidente della società – a ciò non abilitata in quanto priva di specifica delega; concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame. L’appello, regolarmente introdotto, non può trovare accoglimento. Va subito detto che l’eccezione sollevata dal requirente non ha pregio; dal “foglio di censimento” del sodalizio siculo in atti si evince che il sottoscrittore del reclamo riveste la carica societaria di vicepresidente, di organo vicario cioè naturalmente designato a rappresentare legalmente la società. in caso di assenza o di impedimento – come si è verificato nella fattispecie – del Presidente. Ciò premesso è appena il caso di evidenziare come la giustificazione addotta dall’appellante tale in effetti non è, dal momento che nel Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile era, a chiare lettere, specificato come l’obbligo del deposito riguardasse tutti gli accordi economici e quindi “anche quelli non prevedenti alcun compenso”. Per altro verso, la norma di riferimento incorpora un precetto di carattere significativamente formale e quindi onnicomprensivo, non potendosi negare che anche l’accordo privo di previsioni di compensi abbia implicito contenuto economico, perché incide, in senso positivo, sulla disponibilità patrimoniale di una delle parti contraenti. Ad identiche conclusioni devesi pervenire per ciò che concerne la doglianza relativa all’entità delle sanzioni comminate, sanzioni che, se si soppesano giustamente e si sommano, anche considerando il legame della continuazione, le 19 violazioni – una per ogni omesso deposito – consumate e se si considera che la ricorrente milita nell’area di interesse nazionale, non sono né eccessivamente gravose né inique. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Marsala di Marsala (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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