• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010
4) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 8 SIG. FRANCESCO CRUDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE;
– AMMENDA DI €. 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 57 CALCIATRICI (NOTA N. 6670/1165PF09-10/MS/VDB DEL 13.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010
4) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 8 SIG. FRANCESCO CRUDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE;
- AMMENDA DI €. 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 57 CALCIATRICI (NOTA N. 6670/1165PF09-10/MS/VDB DEL 13.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)
Con ricorso ritualmente introdotto, l’A.C.F. Milan ha adito la Corte di Giustizia Federale per l’integrale riforma dei provvedimenti adottati nei confronti di essa ricorrente dalla Commissione Disciplinare Nazionale e di cui al Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010. Con tale decisione la detta Commissione Disciplinare Nazionale, accogliendo il deferimento della Procura Federale, applicava al sig. Francesco Crudo Presidente dell’Associazione la sanzione di mesi otto di inibizione ed al sodalizio l’ammenda di € 10.000,00 per violazione delle disposizioni in materia di deposito degli accordi economici intervenuti con le calciatrici. Fissata dalla Corte la seduta del 09.06.2010 per la discussione del gravame, alla stessa partecipavano il sig. Francesco Crudo in proprio, la Vice Presidente dell’Associozione, nonché l’avv. Camici per la Procura Federale. Quest’ultimo eccepiva preliminarmente l’inammissiblità dell’appello nella parte riguardante l’Associazione in quanto sottoscritto da persona inibita. Svoltasi la discussione nella quale la ricorrente sostanzialmente confermava i rassegnati motivi di appello, la Vice Presidente dell’Associazione, prima che la controversia venisse trattenuta in decisione, chiedeva ed otteneva dalla Corte di sottoscrivere il ricorso ai fini della sanatoria prevista dall’art. 33.9 C.G.S., mentre la Procura Federale eccepiva la tardività della richiesta. Ad avviso del Collegio l’eccezione di inammissibilità non appare fondata in quanto la richiamata norma dell’art. 33.9 ben può venir applicata alla controversia in esame, dovendosi considerare irregolarità formale, e quindi sanabile nel termine previsto,sicuramente rispettato nella presente fattispecie, la sottoscrizione del ricorso da parte di soggetto abilitato in luogo di quello inibito. Quali motivi di gravame la ricorrente, dopo aver definito temerario l’esposto della Procura in quanto avanzato senza alcuna indagine, deduce che talune delle tesserate di cui all’elenco contestato non sarebbero più presso la società appellante e, soprattutto, che l’obbligo di invio degli accordi economici sarebbe obbligatorio soltanto per le atlete partecipanti a campionati nazionali, mentre nella vicenda in controversia la maggior parte di esse aveva partecipato ad altre competizioni. Ad avviso della Corte tali motivi di gravame sono infondati. Va precisato, anzitutto, che l’art. 94ter N.O.I.F., pur titolato “Accordi economici….. per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.”, nel testo del proprio primo comma, prevede l’obbligo di sottoscrivere su apposito modulo gli accordi economici per le calciatrici tesserate “con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D”, da inviare quindi alla competente Divisione. Il riferimento normativo alla “partecipazione a Campionati Nazionali”, dunque, non considera le calciatrici come pretende la ricorrente, sebbene si rivolge alle società come, tra l’altro, vuole non solo la lettera del Regolamento, ma anche la logica della disposizione: non appare invero consentito valutare in anticipo quali delle calciatrici tesserate per una determinata società avrebbero con certezza poi partecipato al Campionato Nazionale e quali ad altro. Quanto all’art. 31 del Com. Uff. n. 1 della Divisione, lo stesso, sempre in maniera non equivoca, dispone che “gli accordi economici debbono essere sottoscritti ed inviati in Divisione anche se non prevedono alcun compenso” addirittura specificando: “indicare nella voce importo annuale lordo di € 0,00”: da tale previsione non può che discendere l’obbligo di deposito per ogni accordo, anche in difetto di qualsivoglia rimborso. La disciplina regolamentare richiamata conferma che la società ricorrente ha violato la norma nella misura contestata e pertanto, ritenendo congrua la sanzione inflitta in prime cure, il ricorso va disatteso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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4) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 8 SIG. FRANCESCO CRUDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE;
– AMMENDA DI €. 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 57 CALCIATRICI (NOTA N. 6670/1165PF09-10/MS/VDB DEL 13.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)"