F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CGF del 03 Agosto 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 04 Agosto 2010 1) RICORSO EX ART. 6, COMMA 15 STATUTO-REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 LUGLIO 2010 AVENTE AD OGGETTO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (Delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 2 del 20 luglio 2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CGF del 03 Agosto 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 04 Agosto 2010
1) RICORSO EX ART. 6, COMMA 15 STATUTO-REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 LUGLIO 2010 AVENTE AD OGGETTO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (Delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 2 del 20 luglio 2010)
Con ricorso proposto alla Corte di Giustizia Federale, in data 27.7.2010, la società U.C. Albinoleffe lamentava la irregolarità dell’elezione del Presidente della Lega Professionisti di Serie B, avvenuta il 20.7.2010, sul presupposto che detta elezione fosse intervenuta non nel rispetto della normativa regolamentare prevista dalla lett. b), del comma 11, dell’art. 6 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti della Serie B, rogato dal Notaio Enrico Bellezza, del distretto Notarile di Milano, registrato presso l’Ufficio della Conservatoria di Milano 3, al n. 12.546, il 3.6.2010. Afferma la società ricorrente che in tale articolo è prescritto, alla lett. b), il quorum deliberativo per la elezione del Presidente il quale è eletto in prima votazione “con il voto favorevole dei due terzi dei voti degli aventi diritto al voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto al voto”. Lamenta la ricorrente, che, nel caso di specie l’elezione del Presidente è avvenuta al terzo scrutinio senza che ricorresse la sopra ricordata maggioranza. Invero, afferma la società Albinoleffe che gli aventi diritto al voto erano, il 20.7.2010 all’atto della deliberazione, ventuno (essendo già stata esclusa la ventiduesima società, l’Ancona, dal Campionato di Serie B 2010/2011), pertanto la maggioranza degli aventi diritto al voto, definita “semplice” dall’art. 6, comma 11, lett. b) dello Statuto, doveva essere di undici voti, mentre l’elezione del Presidente il dott. Andrea Abodi è avvenuta, soltanto, con dieci voti, contro i nove attribuiti all’altro candidato il dott. Uva e due astensioni. In virtù di tale lamentata irregolarità la società Albinoleffe ha interposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei termini previsti dall’art. 6, comma 15 dello Statuto, notificando a tutte le società di Serie B, aventi diritto al voto, il ricorso e partecipando lo stesso anche al candidato che ha ottenuto voti per la carica di Presidente il 20.7.2010, vale a dire il dott. Abodi e al Presidente Federale. Con il ricorso proposto la società Alfinoleffe ha preso le seguenti conclusioni: “.annullare la delibera dell’assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B del giorno 20.7.2010 con la quale è stato eletto il Presidente della Lega, affermando che l’art. 6.11.b.iv dello Statuto LNP-B deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 6.11 nel senso che per l’elezione del Presidente della Lega è richiesto il suffragio della metà più uno degli aventi diritto di voto, e che pertanto nessuno dei candidati aveva raggiunto il quorum previsto; .annullare la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato omologato l’art. 6.11.b.iv dello Statuto LNP-B perché in contrasto con i dettati C.O.N.I. e F.I.G.C. che per l’elezione della carica apicale dispongono il quorum della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, e comunque dichiarare la nullità di detto articolo per gli stessi motivi e nei medesimi limiti; (in ogni caso) annullare l’elezione di Andrea Abodi a Presidente della LNP-B, dettando ogni altro opportuno provvedimento”. Si costituiva nel procedimento la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, con atto di controdeduzioni, inviato a mezzo fax alla Corte Federale in data 30.7.2010. Con tale atto la Lega Professionisti di Serie B, lamentava la mancata osservanza di quanto previsto dall’art. 6, comma 15, dello Statuto della stessa Lega in quanto la società ricorrente (l’Alfinoleffe) non aveva osservato il deliberato dello Statuto che testualmente così recita: “contro la validità delle assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il 10 giorno lavorativo successivo alla data dell’assemblea da parte delle società presenti ed ad essa validamente partecipanti, purchè le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’assemblea. Le società che non hanno partecipato all’assemblea possono proporre reclamo entro il 10 giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”. Inoltre, nel merito, le controdeduzioni della Lega Nazionale Professionisti Serie B lamentano che il ricorso introduttivo del presente procedimento non abbia adeguatamente considerato il concetto di “maggioranza semplice” richiamato dall’art. 6, comma 11, lett. b), dello Statuto della Lega Professionisti di Serie B, con il terzo, ulteriore, motivo di controdeduzione la Lega Nazionale Professionisti di Serie B lamenta l’incongruenza della norma statutaria con i principi fondamentali degli Statuti e delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate del C.O.N.I.. Alla luce delle sopra descritte doglianze la Lega Nazionale Professionisti Serie B così conclude: “a) che venga rigettato il reclamo dell’U.C. Albinoleffe in quanto la società reclamante è decaduta dal diritto di impugnare la validità delle delibere assunte nell’assemblea della Lega del 20.7.2010, non avendo presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea medesima; b) nella denegata ipotesi in cui si ritenga ammissibile il reclamo: i. che venga comunque rigettato tale reclamo in quanto l’elezione e la proclamazione del presidente sono avvenute in conformità con l’art. 1.11.b.iv dello Statuto della Lega B; ii. Che venga rigettata la domanda di annullamento della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. relativo alla omologa dello Statuto della Lega B, in quanto conforme con le normative sportive applicabili; c) di essere sentito dalla Corte di Giustizia Federale con l’assistenza di un proprio legale di fiducia e di proporre ogni ulteriore documento che la Corte ritenga utile al fine della decisione della presente vertenza. Con vittoria di spese. Con riserva di ulteriormente argomentare e dedurre”. Radicatosi il contraddittorio la questione è stata portata all’attenzione della Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, data la delicatezza e l’importanza della materia trattata, all’adunanza del 3.8.2010, alle ore 15,00. Nella pubblica discussione sono intervenuti per la società U.C. Albinoleffe il Presidente e legale rappresentante Gianfranco Andreoletti e per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B l’Avv. Antonio Romeo in virtù della procura a lui conferita e posta in calce alla memoria contenente le controdeduzioni, è presente personalmente il dott. Stefano Abodi. Le questioni poste all’attenzione della Corte di Giustizia Federale, negli scritti difensivi e nella discussione orale, vanno, pertanto, esaminate in diritto. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di decadenza sollevata nella memoria contenente le controdeduzioni dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B. Come ricordato in narrativa, la Lega resistente ha eccepito la decadenza della società U.C. Alfinoleffe del diritto di impugnazione delle deliberazioni assunte dall’assemblea del 20.7.2010, per non avere la stessa società presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’assemblea medesima, come prescritto dall’art. 6, comma 15, dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B. L’eccezione è fondata e merita accoglimento. Invero, le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, nel predisporre ed aderire allo Statuto rogato dal Notaio Enrico Bellezza, registrato il 3.6.2010, hanno inteso regolamentare il loro diritto a reclamare il portato delle assemblee, subordinandolo alla presentazione di una riserva scritta prima della chiusura dell’assemblea di cui si vuole reclamare le regolarità. Detta limitazione appare pienamente legittima in quanto in virtù della natura privatistica della Lega, le società ad essa aderenti hanno voluto, facendo ricorso alla loro autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), subordinare qualsiasi doglianza nei confronti delle deliberazioni dell’assemblea al preannuncio scritto di un eventuale reclamo, preannuncio del quale deve essere rinvenuta traccia nel verbale dell’assemblea medesima. L’unica eccezione a detta norma è prevista per le società che siano rimaste assenti all’assemblea, per le quali – come è evidente – non è richiesta la riserva scritta di reclamo. Nel caso di specie, l’Albinoleffe, che pure aveva partecipato alle votazioni per la nomina del Presidente ed aveva assistito alla sua proclamazione, non ha, prima del suo allontanamento, avvenuto alle ore 16,27 del giorno 20.7.2010, formulato alcuna riserva, né con uno scritto autonomo, né con una propria dichiarazione riportata nel verbale, pertanto (non potendosi equiparare il volontario allontanamento della società Albinoleffe dai lavori dell’assemblea all’assenza prevista dal comma 15 dell’art. 6) in mancanza di una espressa riserva scritta si realizza la decadenza della società ricorrente dalla possibilità di impugnare la delibera assunta dall’assemblea del 20.7.2010, relativa alla nomina del Presidente (articolo 6.7 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B). La constatata decadenza dalla facoltà di impugnare il portato dell’assemblea esime la Corte di Giustizia Federale dall’esaminare il merito della questione, al di là della possibile fondatezza di esso in relazione al mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 11, dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, che prescriveva per la valida elezione del Presidente, in terza votazione, la maggioranza delle società aventi diritto al voto. In virtù di tutto quanto, sin qui, esposto la Corte di Giustizia Federale, adita nella sua composizione a Sezioni Unite, ritiene di dover dichiarare il ricorso inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, ex art. 6, comma 15 Statuto- Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, come sopra proposto dall’U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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