F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 05 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 10 Agosto 2010 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. NUOVA CASETTE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3; AMMENDA DI € 150,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 30.10.2009 AL SIG. EMILIANO MASTROIACO; SQUALIFICA DI UNA GARA AL SIG. MAURIZIO LAURETI SEGUITO GARA PESCOROCCHIANO/NUOVA CASETTE DEL 4.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 52 LND del 22.10.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 05 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 10 Agosto 2010 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. NUOVA CASETTE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3; AMMENDA DI € 150,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 30.10.2009 AL SIG. EMILIANO MASTROIACO; SQUALIFICA DI UNA GARA AL SIG. MAURIZIO LAURETI SEGUITO GARA PESCOROCCHIANO/NUOVA CASETTE DEL 4.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 52 LND del 22.10.2009) Con atto del 23.1.2010, l’A.S.D. Nuova Casette proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso le sanzioni di cui in epigrafe. Quanto sopra a cagione della assunta posizione irregolare del calciatore Laureti Maurizio il quale a causa di una residua squalifica non scontata, non avrebbe potuto partecipare alla gara Pescorocchiano/Nuova Casette del 4.10.2009. La decisione di I grado non veniva gravata passando, quindi, in giudicato. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile non rappresentando alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. che ne legittimano la proposizione. La società reatina, infatti, con affermazioni apodittiche ed argomentazioni opinabili si è limitata a contestare la motivazione del I Giudice che avrebbe errato nella intepretazione delle norme di diritto applicate al caso di specie. Tuttavia, tale censura, non figura tra le fattispecie previste dall’art. 39 C.G.S. e per tale ragione il ricorso non può trovare ingresso in questa sede. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex. art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Casette di Rieti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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