F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 12 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 10 Agosto 2010 1) RICORSO DELL’U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 12 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 10 Agosto 2010 1) RICORSO DELL’U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010) A seguito di richiesta di giudizio di competenza del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia in Favore dell’U.S.D. Martano, in relazione alla gara Martano/A.S.D.Carmiano del 15.11.2009 - Campionato l Categoria la Commissione Tesseramenti con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. l4/D ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia in favore dell'A.D.S. Copertino e per l'effetto la nullità del tesseramento del Ciurlia in favore dell’U.S.D. Martano. La Commissione Tesseramenti accertato in punto di fatto che il nominato calciatore era stato trasferito in data 27.7.2009 dall A.S. Carmiano alla A.S.D. Copertino e successivamente in data 18.9.2009 dalla A.S.D. Copertino all’U.S.D. Martano, rilevato che la lista di trasferimento dal Carmiano al Copertino era stata sottoscritta dal sig. Antonio Marcellino all'epoca dei fatti colpito da provvedimento di inibizione ai sensi dell'art. 19 C.G.S., ha ritenuto che a causa della temporanea incapacità del Marcellino il trasferimento doveva essere considerato nullo e conseguentemente invalido anche il successivo trasferimento dalla A.S.D. Copertino all’U.S.D. Martano. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la U.S.D. Martano. Il ricorso della società Martano non merita accoglimento. Osserva la Corte di Giustizia Federale, in primo luogo, che non può revocarsi in dubbio, in punto di fatto, che la lista di trasferimento del calciatore Mauro Ciurlia dalla A.S.D. Carmiano alla A.S.D. Copertino sia stata sottoscritta dal sig. Antonio Marcellino, come appare evidente ictu oculi dall'esame comparativo della documentazione agli atti, all'epoca dei fatti dirigente inibito ai sensi dell’art.19 C.G.S. e, in quanto tale, privo del potere di rappresentanza della società. Correttamente dunque la Commissione Tesseramenti accertata la originaria irregolarità del trasferimento del calciatore dalla AS.D. Carmiano alla A.S.D. Copertino e perciò la sua sostanziale nullità, ha ritenuto, conseguentemente, che per effetto della originaria nullità doveva considerarsi nullo anche il successivo trasferimento dalla A.S.D. Copertino alla U.S.D. Martano. Non vale invocare in contrario la tutela del legittimo affidamento, in considerazione della assenza di responsabilità da parte della società cessionaria e del calciatore, in quanto il trasferimento è un atto formale, la cui nullità per la mancanza dei requisiti richiesti dall'ordinamento federale si risolve nella sua inefficacia, che travolge ogni successivo trasferimento, non potendo l'atto nullo produrre alcun effetto. Infine non è assolutamente pertinente il richiamo alla recente decisione di questa Corte resa pubblica con il Com. Uff. n. 155/CGF 2009/2010, che ha affermato la inefficacia ex nunc del tesseramento quando sia ravvisabile la buona fede della società. La particolarità della fattispecie richiamata, che non è omologabile al caso in questione, consiste nel fatto che in quella vicenda l'Ufficio Tesseramenti autorizzò il tesseramento del calciatore e soltanto successivamente, sulla base di ulteriori elementi documentali pervenuti da federazione estera, la richiesta di tesseramento venne ritenuta non accoglibile, con una pronuncia di annullamento sostanzialmente revocatoria per il suo effetto ex nunc. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Martano di Martano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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