F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 30 Luglio 2010 5) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BOVO ANDREA SEGUITO GARA CESENA/PADOVA DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 30 Luglio 2010
5) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BOVO ANDREA SEGUITO GARA CESENA/PADOVA DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)
Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia Sportiva; - rilevato che nel rapporto del direttore di gara è testualmente refertato che al 9’ del 2° tempo il calciatore n. 8 Bovo Andrea (Padova) veniva ammonito perché a gioco fermo avvicinandosi all’arbitro esclamava a voce alta la frase refertata; - appurato dunque che il calciatore Andrea Bovo ha effettivamente pronunciato alcune parole dal contenuto solo apparentemente non irriguardoso nei confronti del direttore di gara, soprattutto se decontestualizzate dal momento in cui sono state pronunciate, mentre averle il calciatore indirizzate nei confronti del medesimo direttore di gara “a gioco fermo” e “ad alta voce” costituisce un comportamento che, nell’insieme degli atteggiamenti manifestati, fa emergere elementi utili per considerare l’azione posta in essere dal suindicato calciatore come gravemente irriguardosa nei confronti del diretto di gara; - ritenuto che il contesto in cui l’azione si è svolta, cioè “a gioco fermo” e le modalità (qualificabili come “plateali”) attraverso le quali il calciatore si è rivolto al direttore di gara “a voce alta”, delineano un atteggiamento di grave irriverenza nei confronti dell’arbitro, che le difese dell’incolpato non consentono di affievolire nella sua gravità; - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato; Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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