F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 30 Luglio 2010 1) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 30 Luglio 2010
1) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)
Nel corso della gara Grosseto/Piacenza disputata l’8.5.2010 (18° giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B Tim 2009/2010) e conclusasi con il risultato di 3 a 3, l’arbitro ha espulso, al 36° del secondo tempo, il calciatore del Piacenza Davide Moscardelli per aver rivolto frasi ingiuriose e blasfeme nei confronti degli ufficiali di gara. In conseguenza di detta espulsione il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al predetto calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara con decisione resa a mezzo del Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo il Piacenza F.C. ha proposto impugnazione alla Corte di Giustizia Federale con preannuncio di reclamo dell’11.5.2010 e con reclamo del 18.5.2010 ex artt. 31,33,34,37 e 38 C.G.S.. Il ricorso è stato discusso e deciso alla riunione del 21.5.2010. Il ricorso è infondato. In estrema sintesi i motivi di gravame sono tre: il primo attiene alla presunta natura non ingiuriosa della frasi pronunciate dal calciatore; il secondo riguarda la carenza o insufficienza della motivazione; il terzo attiene alla congruità della sanzione irrogata. Quanto al primo motivo è pacifico in atti che il calciatore, a gioco fermo, seduto in panchina, si è rivolto all’arbitro pronunciando le frasi refertate di contenuto e significati in equivoci e, uscendo dal terreno di gioco, indirizzando al 4° ufficiale frasi di analogo tenore. E’ di tutta evidenza che tali frasi, come sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, costituiscono una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara ex art. 19.4 lett. a) C.G.S.. Altrettanto evidenti sono le espressioni blasfeme pronunciate dal Moscardelli che integrano la violazione dell’art. 19, 3bis C.G.S. trattandosi di due bestemmie. Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la decisione del Giudice Sportivo, sia pure nella sua estrema sinteticità, contiene tutti gli elementi per ricostruire l’iter logico della decisione. Si legge, infatti, nella decisione de qua che sono stati rivolti agli ufficiali di gara “epiteti ingiuriosi” accompagnati da “espressioni blasfeme”. E’ quindi evidente il ragionamento seguito e le norme del codice sportivo ritenute violate. Irrilevante è il fatto che non siano stati citati i riferimenti normativi delle norme essendo le stesse agevolmente individuabili dalla motivazione della decisione. Conferma di ciò è data dallo stesso ricorso nel quale la società si è difesa nel merito ritenendo che la condotta contestata non era sufficiente a integrare la violazione degli artt. 19, 4. lett. a) e 19.3bis C.G.S.. Irrilevante risulta il riferimento alla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione stante la specificità dell’ordinamento sportivo e delle sanzioni dallo stesso previste. Quanto, infine, alla congruità della sanzione, il Collegio rileva che la condotta del calciatore è stata tenuta nei confronti dell’arbitro a gioco fermo, ed è stata reiterata, dopo l’espulsione, nei confronti del quarto ufficiale. E’ quindi evidente che non si tratta di un’unica azione ma di più azioni che hanno violato distinte disposizioni del codice. Né può ritenersi che le bestemmie pronunciate dal calciatore siano “semplici rafforzativi” essendo evidente la natura blasfema delle stesse di per sé incriminabili ai sensi del C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza F.C. S.p.A. di Piacenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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