F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 30 Luglio 2010 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. MARTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA PER 0-3 DELLE GARE: 1) A.S.D. SAN DONATO/U.S.D. MARTANO DEL 17.1.2010; 2) U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009; (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com Uff. n. 61 del 20.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 30 Luglio 2010
3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. MARTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA PER 0-3 DELLE GARE:
1) A.S.D. SAN DONATO/U.S.D. MARTANO DEL 17.1.2010;
2) U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009;
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com Uff. n. 61 del 20.5.2010)
La U.S.D. Martano ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 lett. e) C.G.S. contro la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata nel Com. Uff. n. 61 del 20.5.2010 con cui la stessa ha accolto i reclami dell’A.S.D. Carmiano e dell’U.S.D. San Donato affermando che “deve ritenersi confermato il provvedimento di nullità (con effetto ex tunc) del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia, adottato dalla Commissione Tesseramenti con delibera di cui al Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010”. La vicenda de quo è stata oggetto di esame da parte di diversi Organi della Giustizia Sportiva come di seguito riassunto. - Il Giudice Sportivo Territoriale, con Com. Uff. n. 33 del 17.12.2009 per la gara Martano/Carmiano del 15.11.2009 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro. - Il Giudice Sportivo Territoriale, con Com.. Uff. n. 40 del 26.1.2010 per la gara Martano/Carmiano del 15.11.2009 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro. - La Commissione Tesseramenti con Com. Uff. del 24.2.2010 ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro in favore l’A.S.D. Copertino e, per l’effetto, nullo il tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro in favore l’U.S.D. Martano. Ha disposto, ai sensi dell’art. 48, comma 4, C.G.S., l’invio degli atti alla Procura Federale, per gli eventuali deferimenti. - La U.S.D. Martano l’1.4.2010 ha reclamato alla Corte Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Tesseramenti. - Il Giudice Sportivo Territoriale, per la gara Martano/Carmiano del 15.11.2009 ha deliberato con Com. Uff. n. 52 dell’1.4.2010:
1. di rigettare il reclamo proposto dalla Società Carmiano;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell’istante vista la revoca del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro, anche se per fatto non imputabile alla società Martano;
3. di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-0.
- Il Giudice Sportivo Territoriale, per la gara San Donato/Martano del 17.1.2010 ha deliberato con Com. Uff. n. 52 dell’1.4.2010:
1. di rigettare il reclamo proposto dalla società San Donato;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell’istante vista la revoca del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro, anche se per fatto non imputabile alla società Martano;
3. di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-2 in favore della società Martano.
- La Commissione Disciplinare Territoriale con Com. Uff. n. 52 del 22.4.2010 ha deliberato di sospendere la decisione in attesa dei provvedimenti adottati dalla C.G.F.
- La Corte di Giustizia Federale con Com. Uff. n. 260/CGF del 12.5.2010 ha rigettato i ricorsi del Martano dell’1.4.2010.
- La Commissione Disciplinare Territoriale con Com. Uff. n. 61 del 20.5.2010 ha deliberato:
1. di accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. San Donato e per l’effetto di comminare a carico della U.S.D. Martano la sanzione sportiva della perdita della gara del 17.1.2010 con il risultato di 3-0 in favore della A.S.D. San Donato;
2. di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. Carmiano e per l’effetto di comminare a carico della U.S.D. Martano la sanzione sportiva della perdita della gara del 15.11.2009 con il risultato di 0-3 in favore dell’ASD Carmiano.
La ricorrente ha sostenuto che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare è afflitta da errore revocatorio consistente “nella mancata valutazione della eccezione che l’U.S.D. Martano aveva spiegato nelle proprie controdeduzioni e che attenevano all’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello tecnico proprio della Commissione Tesseramenti; sicché alla dichiarazione di nullità del tesseramento di cui alle decisioni pubblicate sul Com. Uff. del 23.2.2010 n. 14/D non poteva ricollegarsi quale effetto automatico l’invalidazione dei risultati sportivi di cui in quella sede si verteva”. Nella fattispecie la ricorrente ha invocato la lettera e) dell’art. 39 che prevede l’esperibilità del ricorso per revocazione “se nel precedente provvedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Per queste ragioni ha richiesto alla Corte di Giustizia Federale in sede rescindente di voler revocare la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e nel conseguente giudizio rescissorio in via principale di respingere i reclami proposti dalla A.S.D. Carmiano e dall’U.S.D. San Donato e, per l’effetto, confermare decisioni dal Giudice Sportivo pubblicate sul Com. Uff. n. 52 dell’1.4.2010 riassegnando punti 4 in classifica all’U.S.D. Martano e, in subordine, respingere ilo solo reclamo proposto dall’A.S.D. Carmiano e, per l’effetto, confermare la relativa decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 52 dell’1.4..2010, riassegnando punti 1 in classifica all’U.S.D. Martano. La Corte, pur prendendo atto dell’articolato ricorso presentato, ritiene di doverlo ritenere inammissibile in assenza del presupposto revocatorio. Infatti la Commissione Disciplinare Territorialmente competente, considerato il pronunciamento della Corte di Giustizia Federale circa la nullità del tesseramento, risulta aver tenuto conto nella sostanza di tutte le eccezioni formulate. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’U.S.D. Martano di Martano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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