F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 17 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 09 Agosto 2010 3) RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 5.000,00; DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PROSSIMO CAMPIONATO INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/MOSCIANO DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 171 del 1.6.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 17 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 09 Agosto 2010
3) RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 5.000,00; DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PROSSIMO CAMPIONATO INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/MOSCIANO DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 171 del 1.6.2010)
Al termine della gara Pistoiese 1921/ Mosciano del 30.5.2010 organizzata dalla L.N.D., quale primo turno delle gare spareggio - promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza Regionali, quattro persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, scavalcata la rete di recinzione, tentavano di raggiungere gli ufficiali di gara non riuscendo nell’intento per il pronto intervento delle forze dell’ordine. Successivamente altre persone non identificate ma sempre riconducibili alla società ospitante, presenti indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi rivolgevano gravi offese all’indirizzo dell’arbitro tentando, peraltro, di avvicinarsi con il chiaro intento di colpirlo. In seguito la terna arbitrale con l’ausilio delle forze dell’ordine riusciva ad entrare nel proprio spogliatoio, ma la porta del locale veniva colpita con reiterati violenti calci e pugni e dall’esterno venivano nuovamente profferite ulteriori gravi espressioni offensive nei confronti della stessa terna. Per di più dal settore di competenza dei tifosi della società ospitante venivano lanciati numerosi fumogeni accesi prima dell’inizio della gara. Nella riunione del 31.5.2010 il Giudice Sportivo della L.N.D. adottava nei confronti della U.S. Pistoiese 1921 la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 oltre alla penalizzazione di 3 punti nella classifica del prossimo campionato (Com. Uff. n. 171 dell’1.6.2010). A seguito del pedissequo ricorso avverso il suddetto provvedimento, la società U.S. Pistoiese 1921 eccepiva l’eccessività della sanzione in relazione ai fatti contestati nonché l’irragionevolezza ed eccessività della sanzione per violazione del principio di proporzionalità tra la pena ed il fatto. Ritenuto all’uopo di poter parzialmente condividere la tesi della ricorrente anche e soprattutto in virtù della casistica della giustizia sportiva, per la quale l’applicazione di una pena così afflittiva, quale quella della penalizzazione di punti nella classifica di campionato, trova la propria ratio in altre e più gravi violazioni delle norme sportive. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pistoiese 1921 di Pistoia ridetermina la sanzione inflitta alla società commutando la penalizzazione di 3 punti in classifica nella squalifica del campo per 5 giornate. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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