F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 30 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 09 Agosto 2010 5) Istanza di riabilitazione Calc. CASAGRANDE FRANCESCO matricola n. 3.741.045

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 30 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 09 Agosto 2010 5) Istanza di riabilitazione Calc. CASAGRANDE FRANCESCO matricola n. 3.741.045 Con rituale istanza il calciatore Francesco Casagrande, nato a Roma il 4.54.1985 ed ivi residente in Piazza Gregorio VII n. 22, già tesserato in favore della U.P. Petriana, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 23.10.2008 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma (Com. Uff. n. 8/B del 23.10.2003), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 197/A), per reiterate violenze nei confronti dell’arbitro della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18/10/2003. A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dal vigente art. 26.3 C.G.S.. Alla seduta del 30.6.2010 la C.G.F. – Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistenti i requisiti normativi. Si osserva, nel merito, che la squalifica di anni cinque aveva esaurito i suoi effetti il 23.10.2008 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei del previdente art. 19.3. C.G.S., norma questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Casagrande Francesco sussistendone i presupposti.
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