F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 28 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 31 Agosto 2010 6) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI; INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MORATTI MASSIMO, – PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ -; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.- NOTA N. 8430/139PF09-10/SP/BLP DEL 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010) 7) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PREZIOSI ENRICO, – PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ -;AMMENDA DI € 90.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 19, COMMA 2 LETT. A) E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 8430/139PF09-10/SP/BLP DEL 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 28 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 31 Agosto 2010 6) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI; INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MORATTI MASSIMO, - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ -; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.- NOTA N. 8430/139PF09-10/SP/BLP DEL 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010) 7) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PREZIOSI ENRICO, - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ -;AMMENDA DI € 90.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 19, COMMA 2 LETT. A) E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 8430/139PF09-10/SP/BLP DEL 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010) Il Procuratore Federale, con nota in data 31.5.2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale, il signor Massimo Moratti, Presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A.; il sig. Enrico Preziosi, socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.; la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. e la Società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., per rispondere: “- il signor Moratti: della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., e dell'art. 10, comma 1, C.G.S., per avere, nell'attività attinente alla cessione di propri calciatori e acquisto di calciatori con la società Genoa, avuto contatti, nel mese di maggio del 2009, con il socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, soggetto inibito; - il signor Preziosi; della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., e dell'art. 19, comma 2, lett. a), C.G.S., che prevede che i dirigenti, tesserati di società colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, per avere avuto lo stesso, nel mese di maggio del 2009, nonostante fosse inibito, un incontro con il presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., signor Massimo Moratti, nel corso del quale ha trattato la cessione di propri calciatori e l'acquisto di calciatori provenienti dalla società rappresentata dal proprio interlocutore; della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e dell'art. 10, comma 1, C.G.S., quale concorrente necessario nell'attività del Presidente della Football Club Internazionale Milano S.p.A. (per avere concorso nella violazione del signor Moratti al precetto di cui all'art. 10, comma 1, C.G.S.); - la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo presidente, dott. Massimo Moratti; - la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ex art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo socio di riferimento, signor Enrico Preziosi”. Il deferimento traeva origine da “articoli apparsi sui siti internet www.telenord.it il 21.5.2009, nonché sui siti internet dei quotidiani <> il 19.5.2009, <> il 20.5.2009, <> del 20.5.2009, <> il 20.5.2009 e 21.5.2009, nonché sul sito internet www.fcinternews.it il 21.5.2009, nei quali viene riferito di un incontro tra il socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., signor Enrico Preziosi, ed il presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., dott. Massimo Moratti, avente ad oggetto accordi per la cessione ed acquisto di calciatori tra le due compagini”, relativi ad “un'intervista rilasciata dal socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., signor Enrico Preziosi all'emittente locale Telenord nell'ambito della trasmissione <>, riportata tra virgolette nel sito della stessa ed avente il seguente preciso tenore: <>. Il Procuratore Federale sottolineava, inoltre, che “tali dichiarazioni sono state riconosciute come proprie dal signor Enrico Preziosi in sede di sua audizione da parte del collaboratore della Procura Federale, con la precisazione che nel corso dell'incontro con il sognor Moratti non si sarebbe fatto riferimento allo <> e che il predetto “socio di riferimento della Genoa Cricket & Football Club S.p.A., signor Enrico Preziosi, è a tutt'oggi inibito a seguito di provvedimento della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del 27.5.2005 con la quale è stata irrogata allo stesso la sanzione dell'inibizione per cinque anni con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; Sulla base di detti eventi, ritenuti “coerenti con l'intera ricostruzione della trattativa per la cessione dei calciatori Milito e Motta dalla Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla Football Club Internazionale Milano S.p.A., così come ricostruita da tutti i tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura Federale” - che, “infatti, hanno parlato di un primo contatto tra le società a gennaio del 2009 e di incontri rivolti alla concreta trattativa economica e conclusione della cessione nel mese di giugno 2009” - mentre “nelle dichiarazioni del signor Preziosi, inoltre, si fa espresso riferimento a contropartite tecniche alla cessione dei calciatori Milito e Motta e ne individua precisamente una nel calciatore Acquafresca”, l’atto di deferimento precisava che, “in altri termini, pertanto, nelle dichiarazioni rese il signor Preziosi fa riferimento alla conclusione di un accordo complesso che comportava il trasferimento di tre calciatori, che effettivamente è stato formalizzato dalle due società dopo appena un mese, circostanza che conferma ulteriormente la credibilità delle affermazioni del signor Preziosi stesso in relazione al suo incontro con il signor Moratti”. Dopo avere sostenuto “che, al contrario, non appaiono attendibili le dichiarazioni rese dal signor Moratti, in sede di sua audizione, nella parte in cui lo stesso ha riferito di essere stato avvisato dal signor Preziosi delle sua inibizione e di non aver pertanto parlato con lui di mercato di calciatori, in primo luogo perché è inverosimile che il signor Moratti non fosse a conoscenza della vicenda che ha riguardato il signor Preziosi, sopra richiamata, ed in secondo luogo, poiché, in ogni caso, detta dichiarazione non avrebbe alcuna rilevanza, in virtù del principio sancito dall'art. 2, comma 3, C.G.S., secondo cui <>”, il Procuratore Federale deferiva – con la nota in precedenza indicata - signor Massimo Moratti, Presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A.; il signor Enrico Preziosi, socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.; la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. e la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., contestando loro le violazioni prima specificate. Quindi, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito dell’udienza del giorno 8.7.2010, ascoltate le parti, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010, dopo avere precisato che “gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive”, riferiva le argomentazioni illustrate dagli inquisiti ed, in particolare che “l'Inter e Moratti” avevano sostenuto “che il citato incontro del 20.5.2009 non possa essere considerato come una vera e propria trattativa di mercato; la Procura Federale non avrebbe tenuto nel dovuto conto, innanzitutto, le dichiarazioni rese dagli stessi deferiti al collaboratore della Procura Federale: Preziosi, infatti, nel corso della famosa colazione di lavoro, avrebbe semplicemente fatto menzione delle trattative, già in corso e gestite dal personale a ciò preposto, aggiungendo che durante l'incontro non si è parlato dell'importo globale dell'operazione né di contropartite tecniche; Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa,” aveva dichiarato che “la valutazione finale dei due calciatori in questione, in nome e per conto del Genoa, è stata stabilita da lui, senza che Preziosi sia mai intervenuto negli incontri” e “pertanto” “tutte le deposizioni dei soggetti tesserati sentiti” contenevano “affermazioni opposte alla ricostruzione della Procura Federale, quindi incompatibili con le conclusioni per cui si sarebbe erroneamente giunti all'odierno deferimento”. Peraltro, “la Procura Federale non solo non” avrebbe “tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Moratti ma che, anzi, le abbia considerate mendaci per il solo fatto che il Presidente dell'Inter ha detto di non essere stato a conoscenza dell'inibizione del Preziosi. Tale circostanza”, sempre secondo la difesa degli inquisiti, “sarebbe comunque irrilevante, posto che, se anche Moratti avesse effettivamente conosciuto lo status di inibito del suo collega del Genoa, ciò di per se stesso non avrebbe comportato alcuna violazione normativa”. In conclusione, non solo la Procura non sarebbe riuscita a provare la sua tesi ma, anzi, gli elementi istruttori, letti nella loro interezza, appresenterebbero una vera e propria prova positiva a discarico dei deferiti, restando dunque, dell'intero impianto accusatorio, solo un'ipotesi non provata”. Alla stregua di tali considerazioni, i predetti ricorrenti concludevano “con la richiesta di proscioglimento del dott. Moratti e della società Inter da ogni contestazione di cui all'atto di deferimento”. Il Genoa e Preziosi, sempre come riferito dalla Commissione Disciplinare Nazionale, invece, nei propri scritti difensivi denunciavano “in primis … la violazione da parte della Procura Federale, dell'art. 32, comma 11 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (19-21 maggio 2009) per cui le indagini si sarebbero dovute concludere, in assenza di richiesta e concessione di proroghe eccezionali, entro l'inizio della successiva stagione sportiva (cosa che non sarebbe avvenuta nel caso in esame) e ciò senza che” potesse “applicarsi, invece, la modifica regolamentare intervenuta il 28.5.2009, successiva e pertanto, secondo la difesa, irretroattiva”, come già affermato in “precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale e Nazionale relative a casi … identici”. In sostanza, i deferiti deducevano “che il fatto storico della colazione oggetto di indagine sarebbe dovuto essere conoscibile alla Procura già il 20.5.2009; che l'assegnazione dell'indagine è datata 27.7.2009; l'acquisizione delle dichiarazioni audio è del 19.7.2009; il ricevimento della documentazione dall'Ufficio Tesseramenti è del 13.11.2009; l'audizione degli interessati termina il 22.12.2009. Gli atti di indagine sarebbero perciò stati svolti, tardivamente e contra legem, tutti nella Stagione Sportiva 2009/2010”. I ricorrenti, “nel merito” evidenziavano che “tutti i soggetti ascoltati sui fatti” avevano confermato che le trattative relative ai trasferimenti dei calciatori” erano state condotte solo ed esclusivamente dall'A.D. del Genoa, Zarbano, e dai dirigenti del club milanese, Ghelfi e Branca” e lamentavano, altresì, “che la Procura” avesse “ritenuto disciplinarmente rilevante un incontro svoltosi a negoziazioni ancora non iniziate in cui i due soggetti deferiti” avevano “solo fatto un accenno ai trasferimenti, senza che ciò potesse rivestire il minimo requisito di esistenza e rilevanza giuridica in quanto il Preziosi e il Moratti non avrebbero svolto alcun ruolo attivo (sempre secondo le tesi difensive) nella nota trattativa, limitandosi, nel corso di un incontro conviviale, ad operare meri riferimenti a trattative che sarebbero state poi portate avanti da altri dirigenti delle due società”. In conclusione, gli inquisiti chiedevano dichiararsi, “in via preliminare, l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S., vigente all'epoca dei fatti; in via principale, nel merito, il proscioglimento dei deferiti”. La Commissione Disciplinare Nazionale, dopo avere esposto le ragioni della decisione, deliberava “di infliggere: al signor Enrico Preziosi l'inibizione di mesi 6; al signor Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3; e per l'effetto, alla società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. la sanzione pecuniaria di € 90.000,00 di ammenda, e alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. quella di € 45.000,00”. Il signor Enrico Preziosi e la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. hanno proposto reclamo avverso detta decisione con atto trasmesso via fax il 23.7.2010, chiedendo “che l’On. Corte di Giustizia Federale voglia annullare e/o revocare le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale con Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010”. A sua volta il dott. Rinaldo Ghelfi, Vice Presidente ed Amministratore Delegato del F.C. Internazionale Milano S.p.A. – con atto trasmesso via fax sempre il 23.7.2010 - ha proposto, nell’interesse del Presidente, signor Massimo Moratti, e della società, gravame avverso la predetta decisione, con richiesta di declaratoria di “improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia del deferimento, con conseguente caducazione di ogni atto successivo, ivi inclusa la decisione impugnata di primo grado; nel merito, prosciogliere il signor Massimo Moratti e la società F.C. Internazionale Milano S.p.A.; in via subordinata e senza riconoscimento di responsabilità alcuna, ridurre le pene inflitte nella misura che parrà di giustizia”. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 28.7.2010, udita la relazione del componente all’uopo delegato, ascoltati il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi – che ha concluso per il rigetto dei gravami - e gli avv.ti Mattia Grassani, difensore del signor Enrico Preziosi e del Genoa Cricket & Football Club S.p.A., Adriano Raffaelli ed Angelo Capellini, difensori del signor Massimo Moratti e della società F.C. Internazionale Milano S.p.A., i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi gravami – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi della decisione : I - I due distinti ricorsi in esame devono essere riuniti, perché aventi ad oggetto il medesimo provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale, sono relativi ad un’unica vicenda – che ha visto quali protagonisti il signor Massimo Moratti ed il signor Enrico Preziosi – e formulano censure sostanzialmente analoghe. II – Entrambi i gravami hanno censurato preliminarmente la decisione del primo Giudice per avere disatteso l’eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, C.G.S. vigente al tempo dei fatti. In particolare la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha eccepito “che la Procura Federale ha conosciuto le ipotetiche vicende per cui si procede nel periodo intercorrente tra i giorni 19-21 maggio 2009 (Stagione Sportiva 2008/2009), e ciò in quanto le vicende qui dibattute pervennero all’Accusa in forma pubblica (articoli giornalistici pubblicati in epoca immediatamente successiva ai fatti contestati); si evince tuttavia che l’attività istruttoria (per definizione successiva al momento di acquisizione della notitia criminis) sembrerebbe essere stata svolta a decorrere dal 27.7.2009 (data di assegnazione del procedimenti ai collaboratori); e, concretamente, dal 19.10.2009; si apprende infine che la conclusione dell’attività d’indagine (relazione del collaboratore incaricato) risale al 23.12.2009 (Stagione Sportiva 2009/2010). Questo, in assenza di qualsivoglia proroga autorizzata dalla Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva. ... Ne consegue la improcedibilità del deferimento. .... La pronuncia gravata risponde all’eccezione difensiva in questo modo: (i) in assenza di una formale notitia criminis occorre ricostruire in via logica l’iter e la tempistica delle indagini (il difetto di una formale notitia è esplicitamente riconosciuta nel testo); (ii) in tale prospettiva <>. Tale motivazione ... è giuridicamente abnorme e logicamente errata”. Identica violazione è stata denunciata dal signor Enrico Preziosi e dal Genoa Cricket & Football Club S.p.A., che hanno sostenuto “che la modifica regolamentare, intervenuta con Com. Uff. n. 147/A del 27.5.2009, non può applicarsi al procedimento in esame, non spiegando effetto retroattivo (i fatti risalgono ad epoca ben precedente e, comunque, sono stati conosciuti dalla Procura Federale prima dell'entrata in vigore della norma, ovvero il 19.5.2009), nel rispetto del noto principio in forza del quale tempus regit actum”. Infatti, nel caso di specie, sempre secondo quanto osservato dagli inquisiti, “può affermarsi. senza timore di smentita, che tutti gli atti di indagine si siano svolti nella Stagione Sportiva 2009/2010, a fronte della conoscenza o quanto meno conoscibilità del fatto, da parte della Procura Federale, in data 19.5.2009 (ovvero nella Stagione Sportiva 2008/2009)”. Inoltre, secondo i ricorrenti, poiché “non risulta essere stata né richiesta né concessa per il procedimento in esame la proroga prevista dalla richiamata disposizione ..... la norma di cui all'art. 32, comma 11 C.G.S. è stata violata con le relative conseguenze che, secondo l'insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale (decisione n. 266/2008 citata) comportano la dichiarazione di improcedibilità del deferimento”. A sostegno di tale tesi, i ricorrenti hanno anche sottolineato che, “a norma dell'art. 38, comma 6, C.G.S. tutti i termini ivi previsti sono perentori, compreso, quindi, quello di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S.". L’esame delle censure ora riportate impone preventivamente una riflessione circa la natura ed i limiti della norma dettata dal comma 11 dell’art. 32 C.G.S., sia nella vecchia formulazione, sia in quella attualmente vigente, come risulta dai rispettivi testi, che hanno già formato oggetto di precedenti decisioni di organi di giustizia sportiva, richiamate dagli odierni ricorrenti, le cui conclusioni non possono essere condivise. Al riguardo va osservato che detta normativa non costituisce una disciplina di natura sostanziale, modificata nel maggio 2009 per specificare nuove fattispecie di illeciti disciplinari o per aggravare le pene corrispondenti, o per prolungare o ridurre i termini di prescrizione del “fattoviolazione” o della sanzione irrogata, ma regolamenta unicamente l’arco temporale nel quale possono essere svolte le attività d’indagine di competenza della Procura Federale, prodromi che all’eventuale avvio del procedimento disciplinare, la cui celebrazione appartiene alla competenza dell’organo giudicante. Infatti, sia l’originario dettato, sia quello in vigore dal 28.5.2009, fanno riferimento, il primo, alle “indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva” che “devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”; il secondo alle “indagini relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1 luglio – 31 dicembre”, che “devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale. 2) 1 gennaio – 30 giugno”, che “devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”. La natura non certo sostanziale di entrambe le norme appare evidente, oltre che dalla considerazione che esse sono riferite unicamente all’esercizio delle indagini della Procura Federale - che in ipotesi potrebbero pure non essere necessarie, quando la notitia criminis sia acquisita con una serie di elementi probanti precostituiti, tali da consentire l’immediato deferimento - dal fatto che i termini ivi sanciti – pur se perentori - sono prorogabili con provvedimento della sezione consultiva di questa Corte, la quale non avrebbe certo il potere di disporre una variazione di termini di prescrizione, qualora fossero stati fissati dal Consiglio federale nell’esercizio dei suoi poteri deliberativi. Del resto, la finalità della norma in esame è riconosciuta dalle stesse parti appellanti, le quali hanno concordemente chiesto la dichiarazione di “improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia del deferimento”. La qualificazione della norma dettata dal comma 11 dell’art. 32 C.G.S. innanzi indicata comporta di conseguenza che la vicenda oggetto del presente procedimento va giudicata alla luce della disciplina entrata in vigore il 28.5.2009, applicabile anche a fatti anteriori, purché il termine precedentemente fissato per lo svolgimento delle indagini non sia ancora scaduto. Del resto, quand’anche si volesse fare riferimento ai principi che disciplinano il giudizio penale, va sottolineato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ricordato “che, secondo una antichissima tradizione giuridica, in materia di diritto processuale penale vige la regola secondo cui le leggi giudiziarie entrano senz’altro in vigore alla scadenza del termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione e investono immediatamente tutti i procedimenti nuovi o in corso, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella normativa processuale. Tale principio è stato, peraltro, sempre recepito dal legislatore italiano, tanto che nella Relazione al Re sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, il Guardasigilli Rocco affermava testualmente: <>” (Cass. penale, Sez. Unite, 17.1.2006, n. 3821). A fugare ogni ulteriore dubbio in proposito va ricordato che il Consiglio Federale, nel modificare il testo dell’art. 32 C.G.S., ha dettato una norma transitoria, in virtù della quale “il comma 12 avrà efficacia in via sperimentale per i fatti denunciati nella Stagione Sportiva 2009/2010”. Ciò conferma che gli altri commi dell’art. 32, come modificati con il Com. Uff. n. 147/A, sono di immediata applicazione e, quindi, devono disciplinare anche le vicende risalenti all’arco temporale dal 1° gennaio al 30 giugno 2009 e nel caso di specie, come sostenuto dagli stessi appellanti, ai giorni 19-21 maggio 2009 (Stagione Sportiva 2008/2009). In altre parole, la novella del 28.5.2009 ha determinato, per i fatti avvenuti nel primo semestre dell’anno 2009, una proroga del precedente termine regolamentare non ancora scaduto, concesso alla Procura Federale per lo svolgimento delle indagini e, quindi, queste dovevano essere concluse, nella vicenda in esame, entro il 31 dicembre della stagione successiva. Poiché, come è pacifico, le attività d’indagine furono svolte “a decorrere dal 27.7.2009 (data di assegnazione del procedimenti ai collaboratori); e, concretamente, dal 19.10.2009” e concluse il 23.12.2009 (Stagione Sportiva 2009/2010), si deve concludere che la censura di violazione del disposto del comma 11 dell’art. 32, proposta da entrambe le parti ricorrenti, non può essere accolta. L’approdo ora raggiunto rende superfluo l’esame delle ulteriori argomentazioni formulate sia dal signor Massimo Moratti e dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A., sia dal signor Enrico Preziosi e dalla Genoa Cricket & Football Club S.p.A., circa l’esatta individuazione della data in cui la Procura Federale venne a conoscenza della notitia criminis e, quindi, del dies a quo di decorrenza del termine previsto dal vecchio testo dell’art. 32 comma 11 C.G.S.; la retroattività o meno della novella del 28.5.2009; l’applicabilità dei principi del favor rei e del tempus regit actum. A tale riguardo, infatti, come già osservato, la novella non ha introdotto una sanzione più grave per le violazioni oggetto del presente giudizio e, anche secondo l’indirizzo della giurisprudenza più autorevole innanzi richiamata in tema di diritto processuale penale, è di immediata applicazione nei procedimenti in corso. Peraltro la tesi di entrambe le parti ricorrenti è superata anche dalla considerazione che essa presuppone l’ultrattività del vecchio testo, pur dopo la pubblicazione della novella, non prevista da una norma transitoria. III – La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha poi denunciato la “nullità del deferimento, di ogni atto ad esso anteriore e successivo, per totale incertezza in ordine alla notitia criminis”, affermando che in un processo di “modello accusatorio”, quale sarebbe quello dettato dal C.G.S., deve essere rispettato il principio di “conoscibilità dell’origine dell’ipotesi accusatoria” e, quindi, la conoscenza della “data dell’acquisizione della notitia ... la forma (denuncia del privato; denuncia da parte di un soggetto obbligato a riferire all’Autorità; iniziativa officiosa); ... discernere le notizie valide da quelle invalide (ad esempio, non rileva la denuncia anonima: art. 333, comma 3, c.p.p.)”. La censura non può trovare ingresso, perché – a prescindere dal richiamo a principi non sussumibili integralmente nel procedimento disciplinare, giacché non fissati dal C.G.S. – gli Inquisiti comunque hanno avuto piena conoscenza delle fonti della notitia criminis, diffusa da un’emittente televisiva locale, da un sito informatico, da articoli di giornali e si sono ampiamente difesi sulla vicenda loro contestata già nel corso delle indagini condotte dalla Procura Federale. Di conseguenza la mancata, tempestiva formalizzazione della data precisa e della forma dell’acquisizione della conoscenza dei fatti de quibus è irrilevante. Per le ragioni già esposte è infondato anche l’ulteriore motivo di gravame formulato dalla F.C. Internazionale, riferito alla “radicale nullità dell’intero procedimento per carenza della formale acquisizione della notitia criminis” e della produzione “agli atti del procedimento solo nel corso della discussione .... della lettera di incarico alle indagini inviata dal Procuratore Federale ... datata 27.7.2009”. Nel caso di specie, come già precisato, essendo pacifico che il fatto addebitato ai ricorrenti è avvenuto negli ultimi giorni del maggio 2009, la conoscenza della data precisa di acquisizione della notitia criminis è irrilevante, né tale carenza ha violato il diritto di difesa degli inquisiti, che hanno illustrato – con scritti ed oralmente – le proprie argomentazioni innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale. Pertanto, il capo della decisione del Giudice a quo, che ha rigettato “l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa che ipotizzava la violazione da parte della Procura federale dell'art. 32, comma 11 C.G.S.” va confermato, anche alla luce delle argomentazioni prima illustrate. IV – Entrambi i gravami contestano la sussistenza degli addebiti mossi ai ricorrenti, che –come già ricordato – consistevano nella “violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 10, comma 1, C.G.S., per avere, nell'attività attinente alla cessione di propri calciatori e acquisto di calciatori ... avuto contatti, nel mese di maggio del 2009”, con un soggetto inibito”. La norma ora citata – collocata nel titolo primo “norme di comportamento” – nello specificare i “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, sancisce espressamente che “Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. La previsione normativa è ampia e, come testualmente si legge, fa divieto ai soggetti specificamente indicati di “avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati” per “attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici”. Come risulta anche dalla denominazione del titolo primo, la fattispecie rilevante sul piano deontologico è integrata dalla semplice “condotta” che si realizza nel “contatto” con un soggetto inibito in materia di acquisti o cessioni di calciatori e non richiede che tale incontro sia concluso con la definizione del relativo contratto. Al riguardo, la decisione gravata ha precisato che “nel merito risulta certo, per quanto dichiarato dallo stesso Preziosi al collaboratore della Procura Federale, l'avvenuto incontro del 20.5.2009 fra i due odierni deferiti. In quella sede, sempre per ammissione del Preziosi, anche a seguito della citata intervista resa all'emittente tv Telenord e riportata (e mai smentita) sul sito web della stessa emittente, il patron del Genoa ha dichiarato di aver incontrato Moratti e di avere raggiunto un accordo sulla valutazione dei due calciatori (Motta e Milito) <>; di non voler entrare nei dettagli ma di <>. Tale comportamento pare a questa Commissione assolutamente prodromico alla conclusione dei contratti, poi stipulati dagli amministratori delegati delle due società, e pertanto integra gli estremi delle violazioni di cui al deferimento”. La Commissione Disciplinare Distrettuale si è anche fatta carico di aggiungere che “non può infatti sostenersi, come fa la difesa del Genoa, che nell'incontro avvenuto fra Preziosi e Moratti i due deferiti non abbiano avuto alcun ruolo attivo, o non abbiano contribuito ad impostare o definire la trattativa, solo perché i contratti sarebbero poi stati perfezionati in un momento successivo da altri soggetti. Al contrario sembra potersi affermare che proprio l'incontro fra i due odierni deferiti, massimi esponenti delle due società, sia stato momento fondamentale per la successiva piena definizione dell'accordo, che prende le mosse proprio da quella colazione di lavoro, intervenuta il 20.5.2009, al termine della quale il signor Preziosi era persino già in grado di dire che fra le contropartite tecniche sarebbe entrato il calciatore Acquafresca (circostanza poi puntualmente verificatasi)”. Le motivazioni ora trascritte trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal dott. Massimo Moratti e dal signor Enrico Preziosi in sede di audizione con il collaboratore della Procura Federale. Il primo, infatti, ha precisato che, su sua iniziativa “intorno a fine maggio”, invitò “il Presidente del Genoa Enrico Preziosi a colazione a casa” sua “a Milano. Preziosi lo conosco da tempo per le abituali frequentazioni che si hanno tra Presidenti di società”. Il secondo, a sua volta, sia pure dopo avere dichiarato che “la trattativa di mercato relativa al trasferimento dei calciatori Diego Alberto Milito e Thiago Motta dal Genoa all’Internazionale è stata avviata, gestita e conclusa unicamente e personalmente dal dott. Zarbano” ed avere aggiunto che gli premeva “ribadire che non ho partecipato in alcun modo a tale trattativa”, ha comunque confermato di essersi “incontrato a Milano con Moratti verso la fine di maggio 2009 e di aver parlato con lui di quanto ho dichiarato a Telenord, nulla di più. Nel corso dell’incontro non si è parlato dell’importo economico globale dell’operazione né di contropartite tecniche, A fine maggio 2009, tra l’altro, la trattativa era appena iniziata ...”. Dalla lettura di tali dichiarazioni, oltre che da quelle rese dagli altri tesserati ascoltati, emergono indizi precisi e concordanti, aventi pieno valore probatorio, perché connotati dal requisito della certezza (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 1 ottobre 2008, n. 39882), giustamente ed adeguatamente valutati dal Giudice a quo, il quale ha sottolineato che il signor Enrico Preziosi “lungi, infatti, dallo smentire l'accaduto, ... di fatto, conferma di aver parlato col Moratti, quel 20 maggio, e proprio di quanto dichiarato all'emittente televisiva locale (<>). Il Presidente interista, d'altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco nell'ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all'inibizione del Preziosi per ben cinque anni) e, perciò, non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di assoluta importanza ai fini della conclusione dell'accordo definitivo, circa il trasferimento dei citati calciatori”. Va aggiunto, poi, che proprio il dott. Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha messo in evidenza – nelle dichiarazioni rese al collaboratore della Procura Federale – la storia delle trattative per la cessione di giocatori dal Genoa all’Internazionale, avviate già nel gennaio 2009, quando “l’Inter aveva mostrato un interesse nei confronti del calciatore Diego Alberto Milito”, manifestato nell’incontro “con Branca ... tra metà e fine gennaio 2009” e riprese “nel mese di giugno 2009”, quando “ la trattativa relativa al trasferimento di Milito è entrata nel vivo unitamente ad una seconda trattativa, quella riguardante il trasferimento di Thiago Motta. ... L’accordo tra le parti per quanto riguarda il valore da assegnare ai diritti Milito, pari a 28 milioni di Euro e Motta, pari a 10 milioni e 200 mila Euro non è stato raggiunto immediatamente perché evidentemente l’Inter tendeva ad abbassare la valutazione dei due calciatori, mentre il Genoa ad alzarla”. Particolarmente significative sono poi le dichiarazioni del signor Marco Branca, dirigente dell’Internazionale, il quale – sempre in sede di audizione – ha ricordato che “Moratti mi disse di valutare se era possibile portare Milito all’Inter. Il primo incontro per il trasferimento di Diego Alberto Milito si è tenuto nel mese di gennaio 2009 a Milano presso la vecchia sede dell’Inter. E’ stata questa la prima volta in cui si è parlato del calciatore con il Genoa .... Tengo a precisare che quella di gennaio non è stata una trattativa di mercato ma un incontro esplorativo con la controparte. C’è stato solo questo incontro con Zarbano, poi la cosa è stata fatta cadere. .... A fine maggio o verso la prima settimana di giugno c’è stato un contatto telefonico con Zarbano e la trattativa per Milito è effettivamente cominciata”. Dal complesso delle dichiarazioni innanzi riportate risulta certo che già nel gennaio 2009 il signor Massimo Moratti aveva il proposito di ottenere il trasferimento all’Inter del calciatore Milito, ma il primo incontro avvenuto nello stesso mese tra i rappresentanti delle due società non sortì alcun esito. In vista della chiusura del mercato, intorno al 20.5.2009, quindi, vi fu l’incontro riservato tra il signor Massimo Moratti ed il signor Enrico Preziosi, al quale fece seguito, sempre “a fine maggio o verso la prima settimana di giugno ... un contatto telefonico con Zarbano e la trattativa per Milito è effettivamente cominciata” e poi – come è noto – conclusasi. E’ stata acquisita, quindi, la prova di fatti certi, riferiti dalle persone ascoltate in sede di indagini, che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti (artt. 2729 cod. civ. e 192, 2° comma, c.p.p.) dai quali è possibile, oltre che logico, desumere che l’incontro tra il signor Massimo Moratti ed il signor Enrico Preziosi ebbe ad oggetto anche il confronto circa il trasferimento di calciatori. La concatenazione degli eventi prima riferiti consente, quindi, di ritenere che il presidente dell’Internazionale ritenne necessario incontrarsi con il signor Preziosi per rimuovere gli ostacoli che avevano impedito, già nel gennaio 2009, la conclusione dell’accordo per la cessione del predetto calciatore e l’iniziativa ebbe successo, perché ne fu data sollecita comunicazione telefonica al dott. Alessandro Zarbano e, quindi, le trattative furono riprese e quindi definite. Pertanto, le censure dei ricorrenti relative all’insussistenza degli addebiti contestati non possono essere accolte, giacché risulta provata sulla base dei fatti certi acquisiti, la violazione, da parte dei ricorrenti, delle norme citate nei rispettivi deferimenti. V – Va pure osservato che la misura delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare congrua e proporzionata alla rilevanza delle condotte dei ricorrenti nella vicenda oggetto del presente giudizio. L’entità dell'inibizione di mesi sei al sig. Enrico Preziosi, maggiore rispetto a quella posta a carico del signor Massimo Moratti (mesi 3) è giustificata, perché la condotta del primo ha violato più norme (artt. 1, comma 1, 19, comma 2, lettera a, 10, comma 1, C.G.S.), rispetto a quelle che hanno determinato il deferimento e la condanna del secondo (artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S.). In altre parole la condotta del signor Enrico Preziosi è stata valutata con maggiore rigore, perché posta in essere da un soggetto già inibito. Anche le sanzioni comminate alle due società sono eque, perché esse devono rispondere direttamente dell'operato dei predetti inquisiti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. e sono proporzionate alla gravità delle violazioni accertate. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6) e 7) come sopra rispettivamente proposti dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova, li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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