F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 01 Ottobre 2010 1) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA BRESCIA/ROMA DEL 22.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 23.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 01 Ottobre 2010 1) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA BRESCIA/ROMA DEL 22.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 23.9.2010) La C.G.F. esaminato il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. anche nell’interesse del tesserato Mexes Philippe, considerato che l’atteggiamento plateale e scomposto del calciatore, manifestato in un contesto di particolare animosità in relazione ad alcune decisioni arbitrali, non si è tradotto in atteggiamenti o frasi sicuramente riconducibili all’ingiuria o all’offesa verso gli Ufficiali di gara. Considerato in particolare che l’epiteto riportato dal quarto Ufficiale può essere oggettivamente ricondotto ad un’imprecazione non rivolta con certezza soggettivamente alla persona del quarto uomo stesso, la C.G.F., sentito per chiarimenti il quarto Ufficiale sig. Andrea Romeo, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Mexes Philippe in 2 giornate effettive di gara e nell’ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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