F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 01 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 29 Settembre 2010 3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRUCCHI RICCARDO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11; 12, COMMI 1 E 2; 4, COMMI 1, 2 E 3, DEI REGOLAMENTI AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 01 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 29 Settembre 2010 3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRUCCHI RICCARDO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11; 12, COMMI 1 E 2; 4, COMMI 1, 2 E 3, DEI REGOLAMENTI AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI. Con provvedimento del 29.12.2008 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Corte di Giustizia Federale il Sig.Riccardo Petrucchi per rispondere delle seguenti violazioni: a) art.1 C.G.S. e art. 12 commi 1 e 4 del Regolamento Agenti di Calciatori previgente e in vigore al momento del conferimento, per avere assunto gli incarichi relativi al trasferimento dei calciatori Francesco Tavano, Alessandro Volpe, Matteo Negrini, Levan Mchedlidze, Filippo Fedeli per il tramite della società Pluriel Limited e non personalmente nella qualità di agente; b) art. 1 C.G.S. e art. 12 commi 1 e 4 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente e in vigore al momento dei fatti, per avere assunto gli incarichi relativi ai calciatori Sergio Bernardo Almiron, Paolo Zanetti, Lino Marzoratti, Ignazio Abate, Francesco Lodi, Luca Antonini,Laurence Carlos Eduardo, Mirko Gasparetto per il tramite della società Pluriel Limited e non personalmente nella qualità di agente; c) art. 1 C.G.S. e artt. 12 commi 1 e 4 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per avere utilizzato carta intestata alla società Pluriel Limited sulla quale è riportata l’espressione ”Players Agent Licensed by F.I.G.C., così simulando la titolarità di una licenza in contrasto con la normativa federale; d) art. 1 C.G.S. comma 1 e 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per non aver utilizzato i modelli predisposti dalla Commissione Agenti F.I.G.C. per i conferimenti degli incarichi inerenti ai contratti sopra specificati e per non avere depositato o inviato alla Commissione Agenti i predetti atti; e) art. 1 C.G.S. e art. 12 commi 1 e 2 del Regolamento Agenti di Calciatori previgente e vigente per aver concorso con i dirigenti della società Empoli nell’omessa espressa mansione del nominativo dell’agente nei contratti stipulati con la sua assistenza f) art. 1 C.G.S. e artt. 12 comma 1 e 4 commi 2 e 3 del Regolamento Agenti di Calciatori per avere organizzato l’attività di agente imprenditorialmente senza avere comunicato alla Commissione Agenti, con le modalità previste, l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori, il libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali e le relative modifiche intervenute, così impedendo la verifica delle condizioni espressamente previste dall’art. 4 comma 2, cui è subordinata la facoltà di attribuire da parte del sig. Riccardo Petrucchi alla stessa Pluriel Limited i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi. Nella udienza del 27.1.2010 fissata per la trattazione del giudizio, l’incolpato preliminarmente chiedeva ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con il concerto della Procura Federale, l’applicazione di una sanzione ridotta, ritenuta non congrua da questo organo di giustizia. All’odierna riunione, presente il difensore del Petrucchi, che aveva ritualmente depositato memoria, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e per l’effetto la condanna dell’incolpato alla sanzione della sospensione per un anno ed alla ammenda di € 50.000,00. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dal deferito che in via pregiudiziale ha dedotto la sopravvenuta incompetenza di questo organo di giustizia a seguito della nuova formulazione del Regolamento Agenti di Calciatori, pubblicato con il Com. Uff. n. 100/A dell’8.4.2010, che con la disposizione di cui all’art. 25, così come novellato, ha previsto la competenza della Commissione Disciplinare Nazionale in primo grado a giudicare gli agenti a seguito dell’eventuale deferimento della Procura Federale. L’eccezione del deferito è priva di fondamento. La norma processuale quando è preordinata all’accertamento della responsabilità di un soggetto, è regolata dal principio secondo il quale la legge processuale applicabile è quella del momento in cui l’atto è compiuto, salvo che non sia altrimenti disposto. Nella fattispecie si tratta di un situazione già sorta con il deferimento della Procura Federale che ha esaurito i suoi effetti alla stregua della norma anteriore (tempus regit effectum), che implica il rispetto degli effetti sorti in virtù di quella norma che ha definitivamente radicato la competenza di questo organo di giustizia. Nel merito osserva la Corte Federale che il complesso ordito accusatorio dell’atto di deferimento trova preciso riscontro probatorio negli atti del procedimento e nelle stesse ammissioni del Petrucchi, che peraltro, senza successo, ha chiesto l’applicazione di una sanzione ridotta. Dall’esame della documentazione acquisita risulta per tabulas la sistematica inosservanza delle norme stabilite non solo dal Regolamento Agenti in vigore (Com. Uff. n. 5 del 4.7.2007), ma anche della previgente normativa di cui al Com. Uff. n. 81 del 1981. In particolare dalla relazione della CO.VI.SO.C. del 3.4.2008, a seguito dei controlli effettuati presso la società F.C. Empoli S.p.A. e dal riscontro degli atti allegati alla relazione dell’Ufficio Indagini della Procura Federale risulta: a) che tutti gli incarichi per il trasferimento dei calciatori, indicati nell’atto di deferimento sono stati conferiti dall’Empoli F.C. alla società Pluriel Limited, sodalizio di diritto inglese, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, attualmente in vigore e al momento dell’affidamento dell’incarico a norma del quale l’attività di agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza. Nelle fattispecie incriminate il Petrucchi ha sistematicamente violato la norma regolamentare, assumendo l’incarico non a titolo personale, ma tramite la società londinese Pluriel Limited di cui aveva la rappresentanza legale, società alla quale sono stati conferiti direttamente, come ha accertato la CO.VI.SO.C. i corrispettivi pattuiti per la cessione dei calciatori; b) che in corrispondenza delle violazioni di cui al capo a) il Petrucchi, con comportamenti distinti, ma causalmente orientati in senso teleologico ad assicurare il risultato delle operazioni tese ad occultare la illegale attività della società volta a nascondere i ricchi proventi personali realizzati con la cessione dei calciatori, che come ha osservato la CO.VI.SO.C:” se le fatture fossero state emesse direttamente dall’agente, o comunque da una società ‘residente’, i corrispettivi in esse portati sarebbero dovuti essere assoggetati ad imposta sul valore aggiunto e, nel caso dell’agente anche a ritenuta di acconto per l’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Il Petrucchi, dunque, al fine suindicato ha deliberatamente violato le regole preordinate al corretto svolgimento dell’attività procuratoria dell’agente di calciatori e in particolare: - non ha depositato i documenti prescritti e i dati alla Commissione Agenti della società Pluriel Limited, alla quale ha attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dalla attività di agente; - non ha redatto sui moduli prescritti dalla Federazione, né depositato presso la Commissione Agenti i conferimenti degli incarichi attribuiti dalla società Empoli F.C.; - la Pluriel Limited utilizzava sia per le fatture che emetteva,che per gli atti di accettazione dei mandati,carta intestata in calce alla quale è riportata la dicitura ”Players Agent Licensed by F.I.G.C.”, lasciando così intendere, contrariamente al vero, che la società fosse autorizzata dalla F.I.G.C. a svolgere la attività di agente. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve pertanto essere affermata la responsabilità dell’incolpato in ordine alle violazioni regolamentari contestate con il provvedimento di deferimento. Tenuto conto della notevole gravità condotta del Petrucchi, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, la Corte Federale ritiene giusta e adeguata la sanzione della sospensione per un anno e della ammenda di € 50.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Petrucchi Riccardo responsabile delle violazioni ascrittegli e infligge: - la sanzione di anni 1 di sospensione e ammenda € 50.000,00.
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