F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 07 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA A GIUDICARE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE IN ORDINE AL PROPRIO DEFERIMENTO N. 5507/652PF09-10/AA/AC DEL 5.3.2010 DISPOSTO A CARICO DELLE CALCIATRICI ELISA GIORDANO, NICOLE LOMBARDI, ELENA ROCCA, GIULIA BENDINI, GIULIA CESARI, ELENA CHIARINI, REBECCA PIFFERI FEDERICA MALAVOLTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ IMOLESE FEMMINILE A.C.D.F. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 OVVERO DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE, AI SENSI ART. 1, COMMA 5 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 89/CDN del 3.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 07 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA A GIUDICARE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE IN ORDINE AL PROPRIO DEFERIMENTO N. 5507/652PF09-10/AA/AC DEL 5.3.2010 DISPOSTO A CARICO DELLE CALCIATRICI ELISA GIORDANO, NICOLE LOMBARDI, ELENA ROCCA, GIULIA BENDINI, GIULIA CESARI, ELENA CHIARINI, REBECCA PIFFERI FEDERICA MALAVOLTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMI 2 E 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ IMOLESE FEMMINILE A.C.D.F. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 OVVERO DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE, AI SENSI ART. 1, COMMA 5 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 89/CDN del 3.6.2010) Con atto datato 5.3.2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale otto giovani calciatrici e, quale responsabile oggettiva, l'ACDF Imolese Femminile incolpandole della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. per aver partecipato ad alcune gare del Campionato - Categoria Giovanissime - organizzato dalla Delegazione Provinciale di Rimini del Comitato Regionale L.N.D. Emilia-Romagna, nelle fila del sodalizio suindicato, in posizione irregolare non essendo all'epoca ancora tesserate con lo stesso, ma il giudice adito, avendo ritenuto che la fattispecie, riguardante competizione svoltasi in ambito non nazionale, esulasse, giusta la previsione di cui all'art. 30, comma 1 C.G.S., dalla propria competenza, restituiva gli atti all'organo requirente (Com. Uff. n. 89/CDN del 3.6.2110 ). Per contrastare siffatta pronuncia la Procura Federale si è rivolta a questa Corte assumendo che al caso in esame coinvolgente, sia pure a titolo di responsabilità oggettiva, un soggetto appartenente ad una Lega di livello nazionale, era applicabile il principio della ''vis attractiva'' evincibile dal combinato disposto fra gli artt. 32, comma 8 e 41, comma 1 C.G.S., comportante la competenza del giudice nazionale. L'appello non ha fondatezza e va rigettato. La norma regolante la materia, portata dal richiamato comma dell'art. 32 C.G.S., di chiara ed univoca lettura, stabilisce infatti che tutti i comportamenti antiregolamentari posti in essere in occasione di campionati o competizioni circoscritti all'ambito territoriale, qual'è incontestabilmente quello in discussione, sono riservati alla competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali, competenza derogabile, in favore dell'organo nazionale, solo nei casi in cui della medesima incolpazione siano contemporaneamente chiamati a rispondere soggetti federali appartenenti a Leghe diverse. Ora, anche a voler sorvolare sul fatto che il deferimento della società Imolese è solo conseguenziale all'infrazione addebitata alle calciatrici e da tale infrazione indirettamente derivato, è innegabile che tutte indistintamente le parti perseguite appartengano alla medesima Lega Nazionale Dilettanti o siano in essa inquadrate (cfr. art. 10, comma 2 dello Statuto Federale). Difetta, pertanto, nell'ipotesi in disamina, il presupposto richiesto dall'art. 41, comma1 C.G.S. perchè possa invocarsi il principio della ''vis attractiva'', nulla rilevando ai fini che ne interessano, la circostanza della partecipazione della società romagnola ad un campionato di livello nazionale, circostanza alla quale il legislatore federale non riconosce, in materia, alcuna incidenza. Corretta e del tutto condivisibile si palesa, in conclusione, la decisione gravata, ond'è che gli atti vanno rimessi alla ricorrente perchè investa col proprio deferimento la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale L.N.D. Emilia-Romagna. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale. Rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di propria competenza.
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