F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 19 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 21 Dicembre 2010 1. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI SEGUITO GARA CATANIA/UDINESE DEL 10.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 dell’11.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 19 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 21 Dicembre 2010
1. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI SEGUITO GARA CATANIA/UDINESE DEL 10.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 dell’11.11.2010)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 73 dell’11.11.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore dell’Udinese Pasquale Giovanni la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, al 38° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, contestato una decisione arbitrale, indirizzando al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa, che reiterava all’atto della consequenziale espulsione; infrazioni rilevate da un Assistente e dal Quarto Ufficiale”. Nel rapporto del Quarto Ufficiale è dato leggere “al 38° del II Tempo facevo espellere il sig. Pasquale Giovanni perché dalla panchina dopo una decisione dell’arbitro urlava “ma vergogna e’ scandaloso, è scandaloso”. Nel rapporto dell’assistente, quindi, si legge che “dopo essere stato espulso mentre lasciava il recinto di gioco il n. 26 dell’Udinese Pasquale Giovanni rivolto all’indirizzo del collega arbitro rivolgeva le seguenti frasi : “non ho detto un …..! Vergognati! Ti devi vergognare! Scandaloso”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo l’Udinese Calcio S.p.A., chiedendo la riduzione ad 1 giornata della squalifica inflitta al proprio calciatore ovvero, in via subordinata, di commutare nella pena della multa la squalifica per la seconda giornata. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce in sostanza la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità della infrazione commessa. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, in particolare affermando il difetto del rilevato elemento – in sede di sanzione inflitta dal Giudice Sportivo - della reiterazione, richiamandosi comunque alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato nel limite della commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda pari a € 10.000,00. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore, per come peraltro dallo stesso ammesso in sede di audizione, è sicuramente censurabile. E, tuttavia, il dato che appare decisivo nella valutazione della condotta del calciatore, quale operata dal Giudice Sportivo, appare quello della asserita reiterazione della condotta, nella specie consistente nell’uso (appunto reiterato) di espressioni ingiuriose. Orbene, appare a questa Corte decisivo il rilevare che, invece, la censurabile condotta del calciatore (in disparte ogni questione sulla natura ingiuriosa o irriguardosa delle espressioni adoperate) sia a ben considerare da inquadrare come vicenda unitaria e non già come comportamento reiterato nel tempo, e quindi per questo (giustamente) più severamente censurabile. Nel lasciare il campo di gioco, infatti, il calciatore (e dunque in sostanza nell’immediatezza dell’espulsione determinata dalle prime espressioni adoperate ed indirizzate al Direttore di gara) ha in sostanza richiamato quanto aveva già profferito ritenendo, erroneamente, di non aver detto nulla di censurabile. In definitiva, appare a questa Corte equo commutare la seconda giornata di squalifica in ammenda pari ad € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine, riduce la sanzione inflitta al calciatore Pasquale Giovanni a 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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