F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010 2) RICORSO DEL CALC. PAOLUCCI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/ FIVE PESARO DEL 3.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 152 del 5.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010
2) RICORSO DEL CALC. PAOLUCCI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/ FIVE PESARO DEL 3.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 152 del 5.11.2010)
Il calciatore ventunenne Alessandro Paolucci, tesserato in favore dell’A.S.D. Five Pesaro, colpito dalla sanzione della squalifica fino al 31.12.2013 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 152 del 5.11.2010, per aver pesantemente offeso, minacciato e colpito intenzionalmente con una violenta pallonata l’arbitro si da procurargli forte dolore e lesioni (trauma contusivo addominale giudicato guaribile in 7 giorni) nonché, per ciò, a costringerlo a interrompere l’incontro Futsal Makkia Urbino/Five Pesaro in corso il 3.11.2010 per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, si è rivolto a questa Corte contestando la versione dei fatti riportata nel referto di gara e chiedendo una riduzione della sanzione “in misura equamente rapportata alla gravità” dell’occorso. A supporto ha prodotto due dichiarazioni rilasciate da Pieri Alberto e Bagnesi Davide, rispettivamente dirigente ed allenatore della sua società, che confermano la ricostruzione degli avvenimenti rappresentata nei motivi di gravame. L’appello può, per quanto di ragione, essere accolto. Questo collegio, pur ritenendo di non potersi minimamente discostare dalle risultanze del referto che, puntuale, preciso, circostanziato e immune da incongruenze e contraddizioni, costituisce prova inoppugnabile delle violazione oggetto della contestazione, è però dell’avviso che la squalifica comminata sia, per durata, sproporzionatamente eccessiva rispetto all’effettiva gravità degli eventi. Ed invero, senza nulla togliere al tasso di antigiuridicità degli stessi, non può non tenersi presente che fra aggressore e aggredito non vi fu un diretto contatto fisico e che il gesto compiuto, sicuramente riprovevole, di solito, per comune esperienza, non è tale da procurare quei danni fisici rilevanti che, nella specie, ebbero a verificarsi soltanto per la peculiare vulnerabilità della parte del corpo attinta. La sanzione, inoltre, appare oltremodo affittiva anche in relazione alla giovane età del ricorrente che, privato per ben tre anni della possibilità di svolgere attività sportiva, difficilmente potrebbe tornare a calcare i campi di gioco. Quanto precede induce questa Corte a ridimensionare la durata della squalifica riducendola di un anno e, quindi, fissandone la scadenza al 31.12.2012. La tassa va restituita. E’ opportuno che le dichiarazioni sottoscritte dai tesserati Pieri e Bargnesi, palesemente compiacenti e conseguentemente contrarie ai principi di lealtà e correttezza portati dall’art. 1 C.G.S., siano trasmesse, insieme con copia degli atti del presente giudizio, alla Procura Federale per le sue valutazioni. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro Paolucci, riduce la sanzione della squalifica inflittagli e la limita fino al 31.12.2012. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni prodotte in sede di impugnazione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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