F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIANLUCA STRAFACE SEGUITO GARA PRO MARINA/KAOS FUTSAL DELL’11.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 171 del 12.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIANLUCA STRAFACE SEGUITO GARA PRO MARINA/KAOS FUTSAL DELL’11.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 171 del 12.11.2010) La società A.S.D. Kaos Futsal ha proposto ricorso avverso la squalifica per 3 giornate al calciatore Under 21, Gianluca Straface, disposta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con il comunicato ufficiale n. 171 del 12.11.2010, relativo all'incontro di Coppa Italia Under 21 Pro Marina/Kaos Futsal dell'11.11.2010. Con il ricorso viene chiesta la riduzione della pena per il comportamento provocatorio instaurato in quella partita dall'arbitro contro una squadra che non ha mai avuto problemi per tutte le partite precedenti; e nonostante ciò si ritrova per quella partita con un calciatore squalificato per 3 giornate, uno per 2 e uno per 1 con in più uno squalificato per 2 ammonizioni. La Corte rileva che dal rapporto dell'arbitro risulta che il calciatore suddetto, dopo una sua decisione, ha urlato delle parole offensive nei suoi confronti. Risulta altresì che, uscendo dal terreno di gioco, ha applaudito ironicamente, urlando ulteriori espressioni offensive. A fronte di quanto risulta dal predetto atto, che costituisce una fonte di prova privilegiata, la società ricorrente non ha dedotto nessun motivo specifico diretto a confutare l'accaduto, essendosi limitata semplicemente a dolersi del comportamento provocatorio dell'arbitro, aggravando così ulteriormente la propria posizione. La sezione ritiene perfettamente equa la sanzione irrogata a fronte dello scorretto comportamento tenuto dal calciatore. Pertanto il ricorso rasenta i limiti dell'inammissibilità. Tuttavia esso va rigettato, potendosi comunque individuare, quale motivo di gravame, la dedotta prevenzione dell'arbitro nei confronti della squadra, peraltro del tutto indimostrata. Alla soccombenza segue la trattenuta della tassa prevista per la proposizione gravame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Kaos Futsal di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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