F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010 4) RICORSO DELL’ISOLOTTO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE NOZZOLI ALESSIO SEGUITO GARA STUDIO 4/ISOLOTTO CALCIO A CINQUE DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 162 del 10.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 25 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 23 Dicembre 2010 4) RICORSO DELL’ISOLOTTO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE NOZZOLI ALESSIO SEGUITO GARA STUDIO 4/ISOLOTTO CALCIO A CINQUE DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 162 del 10.11.2010) La società Isolotto Calcio a 5 ha proposto ricorso avverso la squalifica per 3 giornate inflitta al calciatore Alessio Nozzoli, disposta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con il Com. Uff. n. 162 del 10.11.2010, relativo all'incontro di Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, Studio 4/Isolotto del 6.11.2010. Con il ricorso viene chiesta la riduzione della sanzione per il fatto che, pur non negandosi il contatto tra il piede del calciatore Nozzoli e il volto del calciatore avversario, il suo tesserato non aveva alcuna intenzione di recare danno fisico all'avversario, che veniva colpito in maniera fortuita solo in seguito ad una situazione di gioco nel corso della quale entrambi i calciatori erano terminati a terra. La Corte rileva che dal rapporto dell'arbitro risulta che il giocatore suddetto ha volontariamente colpito al volto il calciatore avversario. Tale circostanza è stata confermata dall'arbitro a seguito di telefonata disposta dalla sezione nell'adunanza del 25.11.2010. A fronte di quanto risulta dal predetto atto, che costituisce una fonte di prova privilegiata, la società ricorrente non ha fornito alcuna prova diretta a confutare l'accaduto, essendosi limitata semplicemente ad affermare la non volontarietà del grave gesto compiuto dal calciatore. La sezione ritiene perfettamente equa la pena irrogata a fronte dello scorretto comportamento tenuto dal prevenuto. Pertanto il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la trattenuta della tassa prevista per la proposizione gravame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Isolotto Calcio a Cinque di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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