F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 5 Aprile 2011 12) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. MARROCU SIRO, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L.; INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PALMAS MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. E SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2070/102PF10-11/SP/BLP DEL 13.10.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFI III), LETT. B), PUNTI 4), 5), 6), 8) E IV) LETT. A) PUNTO 1) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 5 Aprile 2011 12) RICORSO VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. MARROCU SIRO, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L.; INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PALMAS MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. E SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2070/102PF10-11/SP/BLP DEL 13.10.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFI III), LETT. B), PUNTI 4), 5), 6), 8) E IV) LETT. A) PUNTO 1) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010) La società Villacidrese Calcio S.r.l., in persona del Presidente del CdA, legale rappresentante pro tempore, signor Siro Marrocu e degli altri membri del CdA., signor Davide Farris e signor Luciano Porcedda, nonché il signor Siro Marrocu in proprio e il signor Marco Palmas, presidente del collegio sindacale e responsabile del controllo contabile della società, per quanto addebitatogli, inoltrava in data 5.11.2010 innanzi alla C.G.F. tempestivo e rituale gravame avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice di prime cure infliggeva sanzioni personali a carico dei dirigenti e 5 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva a carico del sodalizio sardo. La vicenda traeva origine da atto di incolpazione del Procuratore Federale, che con proprio provvedimento Prot. 2070/102pf10-11/SP/blp, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale i prevenuti, per la violazione delle seguenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva: - Marrocu Siro, nella qualità di presidente del CdA e legale rappresentante p.t della Villacidrese Calcio S.r.l., dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I) par. III, lett. b) punti 4,5, 6 e 8 del Com. Uff. n.117/A del 25.5.2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011; dell’art 10 comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), par. IV, lett a), punto 1) del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, nonché, personalmente, dell’art 8, comma 1 C.G.S. per dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C in data 6.7.2010, per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA; - Palmas Marco, nella qualità di presidente del collegio sindacale e responsabile del controllo contabile della Società, dell'art. 8, comma 1, C.G.S. per dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C in data 6.7.2010, per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA; - la Villacidrese Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. art. 4, comma l e 2, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante e al soggetto responsabile del controllo contabile e presidente del collegio sindacale. A tale conclusione si giungeva a seguito di nota del 3.8.2010 a cura della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (d'ora innanzi anche Co.Vi.So.C.). Impugnato ritualmente il deliberato della Commissione Disciplinare Nazionale, la ricorrente, a mezzo del suo difensore, Avv. Giannichedda compariva alla seduta del 2.12.2010 riportandosi all’atto di gravame e concludeva per il proscioglimento dalle violazioni di cui all’art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al Titolo I), par. III), Lett. b), punti 6 e 8 del Com. Uff. n. 117/A nonché dell’art. 8, comma 1 C.G.S.. Il Vice Procuratore Federale, nella persona del Dott. Chinè, si opponeva preliminarmente alla produzione documentale nuova chiedendo che fosse dichiarata inammissibile e concludeva per il rigetto dell’appello. Con riferimento al capo di incolpazione relativo alla assunta violazione dell’art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione al Titolo I, Par. III), Lett. b), punti 6) e 8) del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, la ricorrente produceva per la prima volta innanzi alla C.G.F. documentazione (all. da 1 a 8 fascicolo d’appello) che proverebbe in pieno l'errore scusabile, in cui, in ordine all'accusa di omesso deposito entro il 30.6.2010 delle copie delle ricevute di invio telematico delle dichiarazioni relative al periodo di imposta terminato al 31.12.2008 e della nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario dedicato, è incorso il sodalizio. L’esame della documentazione richiamata, in particolare della nota del 4.11.2010 proveniente dalla Lega Pro con la quale, quest’ultima, dichiara “di aver trasmesso documentazione destinata alla Covisoc – da codesta società erroneamente depositata presso questa Lega lo scorso 30 giugno,….via fax alla Covisoc il successivo 5.7.2010…” e la missiva formulata dal Marrocu Siro all’indirizzo della Lega Pro e recante data vergata a mano del 5.7.2010, oltre a non fornire certezza in ordine al contenuto degli atti che sarebbero stati inviati, risulta comunque tardiva rispetto alla scadenza del 30.6.2010. Questa Corte ritiene allora non invocabile l’errore scusabile dedotto a difesa dalla società Villacidrese sia perché l’odierna ricorrente ha partecipato nella stagione 2009/2010 al Campionato di Lega Pro ed era quindi consapevole delle prescrizioni federali disciplinanti il campionato di competenza, sia in quanto le disposizioni fissate dalla normativa federale pubblicate il 25.5.2010 non lasciano spazio a dubbi di sorta in ordine ai soggetti operanti ai fini dell’espletamento degli adempimenti richiesti. La documentazione inerente l’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione 2010/2011 doveva essere in parte trasmessa alla Lega Italiana Calcio Professionistico (essenzialmente quella di natura legale) in parte alla CO.VI.SO.C (quella economico-finanziaria). E non c’è dubbio che le prescrizioni non osservate rivestono natura squisitamente finanziaria soggette, pertanto, alla verifica e controllo dell’Organo Federale a ciò deputato. Priva di pregio, dunque, l’eccezione svolta sul punto dalla ricorrente che va quindi disattesa. Venendo all’esame della contestata violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S. per dichiarazione non veritiera effettuata alla CO.VI.SO.C in data 6.7.2010 sottoscritta dal Legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, per la parte relativa alla comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA la società assume di avere provveduto al pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi e che il richiesto ed eseguito pagamento della somma di € 7.705,73 non si riferirebbe a tale tipologia di debiti. Deduce altresì, nella ipotesi denegata, di riconoscimento della mendacità della dichiarazione, l’assenza di dolo o colpa grave tali da scriminare la condotta contestata. La Corte osserva che il più volte citato Com. Uff. n. 117/A, nella parte di interesse, (titolo I, par. III), lett. b) punto 5), prescrive di “depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile de controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30.4.2010….”. Orbene, il tenore letterale degli enunciati nei quali si articola il testo della norma federale in esame, in base al canone ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi, depone nel senso di considerare come ulteriore (l’avverbio altresì ha senz’altro valore aggiuntivo) la prescrizione relativa alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento di quegli stessi tributi dovuti per le annualità dal 2004 al 2008 eventualmente contestati dal fisco con cartella notificata entro il 30.4.2010. Anche tale doglianza appare, pertanto, infondata. Da ultimo il sodalizio sardo deduce “violazione del principio di giustizia equità e proporzionalità in relazione all’art. 16, comma 1 C.G.S., in quanto la Commissione Disciplinare Nazionale ha adottato un'interpretazione meramente formalistica del dettato normativo, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità del caso e l'esatta ricostruzione dei fatti come dedotti dalla reclamante e comprovati per tabulas”. Sul punto giova ricordare che il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Villacidro – Sanluri). Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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