F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 5 Aprile 2011 10) RICORSO S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 13 AL SIG. ACCARINO ADOLFO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2093/95PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 – PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTI 4), 5), 7) E LETT. C) PUNTI 1 E 2 DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 5 Aprile 2011 10) RICORSO S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 13 AL SIG. ACCARINO ADOLFO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2093/95PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTI 4), 5), 7) E LETT. C) PUNTI 1 E 2 DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010) La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 3.8.2010, n. 2871, alcune violazioni commesse dalla società Cavese inerenti l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. In particolare: A) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 7, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010per non aver depositato entro il termine del 30.6.2010 la prevista fidejussione bancaria a favore della F.I.G.C.; B) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 4, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino ad aprile 2010; C) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 5, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato deposito della dichiarazione entro il termine del 30.6.2010 attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA; D) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. c), punto 2, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 197.285,00 entro il termine del 6.7.2010; E) violazione al titolo I), paragrafo III), lett. c), punto 1 del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482, ter cc, non avendo la società provveduto entro il termina del 6.7.2010. Tutte dette violazione venivano sanate, oltre il termine previsto dalla citata normativa, e la società ne forniva la relativa documentata prova in sede di ricorso avverso la delibera della CO.VI.SO.C del 7.6.2010. La Procura Federale, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Cavese ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., nonché l’amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, Accarino Adolfo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione ai sopra citati articoli del più volte richiamato Com. Uff. del 25.5.2010. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n.25 del 3.11.2010) inibiva per mesi 13 il signor Accarino e comminava 5 punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Cavese. Quest’ultima proponeva impugnazione contestando con articolate argomentazioni le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare evidenziando come la punizione sia del Dirigente sia della società fosse eccessiva e spropositata, rilevando altresì che alcuni degli inadempimenti contestati erano indissolubilmente ed imprescindibilmente connessi tra loro, tant’ è che la sanzione a carico della società – subordinatamente – andava ridotta a 3 o al massimo 4 punti di penalizzazione. La fondatezza di tale subordinato assunto era altresì dimostrata dal fatto che la stessa Procura Federale, nel corso del giudizio di I° grado, ammetteva la fondatezza di detta tesi difensiva, che vedeva il ripianamento della carenza patrimoniale ed il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter., cc, teleologicamente legati e tali da dover essere considerati come un'unica violazione. Ancora, secondo parte ricorrente, detti fatti dovevano considerarsi assorbiti nelle contestazioni relative ai mancati versamenti contributivi, previdenziali e fiscali; quindi per le medesime ragioni andava conseguenzialmente ridotta la sanzione – oltre a quella comminata a carico della società – inflitta al suo legale rappresentante dott. Accarino. Ritiene questa Corte il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento. Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l’inosservanza da parte della società Cavese degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento. A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa che i pagamenti, e gli ulteriori adempimenti necessari all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato, sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale. Al riguardo, non può avere alcuna rilevanza la circostanza, invocata nell’impugnazione, che il ritardo fosse dovuto ad improvvisi ed imprevedibili problemi di carattere organizzativo ed economico, per altro indipendenti dalla volontà della società stessa, dovendosi anzi valutare il fatto che il massimo dirigente si fosse adoperato fattivamente per superare le anzidette difficoltà. Al riguardo, osserva questa Corte che la perentorietà dei termini non ammette scusanti di sorta non essendo prevista la possibilità di una “sanatoria” che elida la portata della sanzione prevista in presenza di qualsivoglia supposta causa giustificatrice del ritardo. Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione quelle che al contrario sono state previste dalla normativa come diversi e singoli specifici adempimenti. Trattasi, infatti, di fattispecie – ed adempimenti connessi - nettamente distinte e previste in diversi capi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A; con la conseguenza che la violazione comporta sanzioni singole e differenti non essendo previsto nel sistema normativo né l’istituto della continuazione, né quello del concorso. Per le ragioni sopra esposte appare evidente che la decisione del Giudice di prime cure è esente da censura ed è pertanto condivisa da questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de’ Tirreni (Salerno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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