F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 13 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 28 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL SIG. MESTO ERNESTO AVVERSO LA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI AUTORIZZATO DALLA F.I.G.C. (LICENZA/TESSERA N. 628) PER DIFETTO DEI REQUISITI PRELIMINARI EX ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione degli Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 25.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 13 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 28 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL SIG. MESTO ERNESTO AVVERSO LA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI AUTORIZZATO DALLA F.I.G.C. (LICENZA/TESSERA N. 628) PER DIFETTO DEI REQUISITI PRELIMINARI EX ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione degli Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 25.10.2010) Con ricorso in data 11.11.2010, l’avv. Ernesto Mesto ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera - di cui al Com. Uff. n. 3/F del 25.10.2010 - con la quale la Commissione Agenti di Calciatori ha revocato definitivamente al ricorrente la licenza di agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C., per non aver sanato nel termine previsto dall’art. 13, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori di cui al Com. Uff. n. 100/A dell’8.4.2010, il difetto dei requisiti preliminari che ex art. 12 del medesimo Regolamento ostano al mantenimento della licenza. Lamenta il ricorrente la scarsa chiarezza della decisione della Commissione Agenti di Calciatori e delle comunicazioni della Segreteria di detta Commissione che hanno preceduto e seguito la decisione impugnata e comunque l’insussistenza del difetto dei requisiti preliminari rilevanti di cui agli artt. 6 e 8 del Regolamento, requisiti di cui l’avv. Mesto afferma e conferma di essere attualmente ancora in possesso, quanto meno, con specifico riferimento a quelli previsti dal citato art. 8, fino alla data di sospensione della licenza, disposta su richiesta dell’interessato dalla Commissione Agenti con Com. Uff. n. 6/F del 16.12.2008. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti, la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con nota ricevuta dal ricorrente in data 3.5.2010, ha comunicato come detto Regolamento, ferma la sospensione della licenza, consentisse di sanare il difetto dei requisiti preliminari che ex art. 12 ostano al mantenimento della licenza nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 13, comma 2, del Regolamento. La nota in questione reca altresì quale oggetto “nuovo Regolamento agenti di calciatori, termini per la reiscrizione” e l’avvertimento che decorso inutilmente il suddetto termine la licenza sarebbe stata definitivamente revocata. Ritiene questa Corte che, anche in considerazione della qualificazione professionale del ricorrente e dell’oggetto della ricordata nota della Segreteria della Commissione Agenti, allo stesso non potesse in realtà sfuggire come, per non incorrere nella preannunciata sanzione della revoca della licenza per mancato possesso dei requisiti preliminari necessari per il mantenimento della licenza stessa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, egli avesse lo specifico onere, ad esempio, di presentare alla Commissione Agenti (nuova) domanda di iscrizione al registro degli Agenti autorizzati dalla F.I.G.C., ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del Regolamento, ma anche produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale (lett. b) e versare la tassa di iscrizione e la quota annuale (lett. c), entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 13, comma 2, del Regolamento. Non avendo il ricorrente a tanto adempiuto nel suddetto termine, peraltro espressamente indicato nella nota della Segreteria della Commissione ed essendo in tale nota altresì chiaramente enunciata la sanzione della revoca della licenza conseguente ad un tale inadempimento, il ricorso non merita di essere condiviso e la decisione impugnata va pertanto confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ernesto Mesto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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