F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011 4) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CENTRONE GIUSEPPE SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011
4) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CENTRONE GIUSEPPE SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)
L’U.S. Polignano Calcio a 5 ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010, che ha inflitto al calciatore Centrone Giuseppe reo di avere, al termine della gara Polignano/Scanzano disputata il 4.12.2010 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, prima ingiuriato l’arbitro e quindi scagliato all’indirizzo dello stesso, attingendolo, la propria fascia di capitano, la squalifica per 5 giornate. Nei motivi a sostegno ipotizza una differente ricostruzione dell’occorso, assumendo che le condotte realizzate dal Centrone siano state fraintese dalla terna arbitrale e chiedendo una riduzione della sanzione. L’appello è infondato e va respinto. La ventilata possibilità che il tutto sia stato frutto di un equivoco è conflitta dall’attenta lettura degli atti ufficiali che non consente alternativa alla ricostruzione dei fatti in essi descritta. Peraltro il Centrone, il quale, per le responsabilità gravanti sul suo ruolo di capitano, avrebbe dovuto tenere ben diverso comportamento, non ha serie ragioni di doglianza dal momento che la decisione contestata deriva da una valutazione tutt’altro che severa e rigorosa delle violazioni da lui
commesse. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Polignano Calcio A5 di Polignano a Mare (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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