F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 21 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DELLO SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE SIGNOR GIUSEPPE CARCUCCITTI SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/SPORTING ORTONA C5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 21 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Aprile 2011
2) RICORSO DELLO SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE SIGNOR GIUSEPPE CARCUCCITTI SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/SPORTING ORTONA C5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dall’allenatore dello Sporting Ortona C5 nel corso della partita contro il Real Dem Calcio disputata il 4.12.2010, il quale ha tenuto nel corso di tutta la gara un comportamento decisamente antisportivo, insultando di continuo gli ufficiali di gara. La commina della squalifica è intervenuta a carico dell’allenatore Carcuccitti che era stato allontanato per le modalità ingiuriose delle sue proteste contro i direttori di gara; in particolare, anziché ridurre i toni insultanti ed aggressivi, al momento della notifica della sanzione ha scagliato un giornale sul tavolo dei cronomestristi, proferendo al contempo ulteriori frasi ingiuriose sempre indirizzate agli ufficiali di gara. In aggiunta, dopo la commina della sanzione ha continuato ad assistere all’incontro dalla tribuna, proseguendo ad insultare. Non convince in alcun modo la giustificazione addotta dalla società reclamante secondo cui si trattava di un derby particolarmente acceso e che il soggetto non fosse il Carcuccitti perché in tribuna erano presenti altri tesserati dello Sporting Ortona che indossavano la stessa tuta sociale. È dunque evidente che detto comportamento è censurabile ed inaccettabile proprio perché posto in essere addirittura dall’allenatore della squadra, il quale avrebbe dovuto invece tenere il comportamento modello per gli atleti, dovendosi invece far carico dell’insegnamento dei principi della condotta sportiva, che sarebbero dovuti consistere nella capacità di calmare gli animi anziché fomentarli. La Corte decreta l’assoluta gravità dei fatti così come descritti negli atti di gara che la squalifica inflittagli sia assolutamente congrua ed adeguata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dello Sporting Ortona C5 di Ortona (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 21 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DELLO SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE SIGNOR GIUSEPPE CARCUCCITTI SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/SPORTING ORTONA C5 DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)"