F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 21 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. ALOHA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALOHA CALCIO A5/ALBANO CALCIO A5 DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 21 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. ALOHA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALOHA CALCIO A5/ALBANO CALCIO A5 DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 215 dell'1.12.2010, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva all'A.S.D. Aloha Calcio a 5 la sanzione dell'ammenda di € 500,00 in quanto durante l'incontro Aloha/Albano disputato il 27.11.2010 per il Campionato di Serie B, la tifoseria locale aveva rivolto all'indirizzo dell'arbitro espressioni ingiuriose e sputi, strattonandolo altresì, in un'occasione, per la maglia. Detta decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio punito che, anche attraverso la produzione di una ripresa filmata, si propone di provare sia il comportamento corretto tenuto, nella circostanza, dai propri sostenitori, sia la fattiva collaborazione posta in essere dai propri dirigenti a tutela della direzione arbitrale. Ha chiesto pertanto una riduzione della sanzione comminatagli. La richiesta può essere accolta anche senza l'ausilio del filmato. Dalla lettura del referto di gara si evince infatti che delle tre violazioni addebitate ai tifosi dell'odierna appellante, la più grave, il lancio degli sputi, non può essere, con assoluta certezza, ascritta ai predetti, di guisa che viene a ridursi il coefficiente di antigiuridicità da valutare ai fini della quantificazione dell'ammenda. Questo collegio, pertanto, anche in armonia con i precedenti specifici in materia, ritiene più equo e proporzionato alla gravità dell'occorso, determinare, riducendola, l'entità dell'ammenda ad € 300,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Aloha Calcio a 5 di Roma, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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