F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 23 Dicembre 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DEL GOLFO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA’ DEL GOLFO/AZZURRI CONVERSANO DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 176 del 17.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 23 Dicembre 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DEL GOLFO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA’ DEL GOLFO/AZZURRI CONVERSANO DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 176 del 17.11.2010) Ricorso dell’A.S.D. Città del Golfo avverso le decisione merito gara A.S.D. Città del Golfo/Azzurri Conversano, disputata il 6.11.2010 per il Campionato di Serie A2 Calcio a 5, la società ospitata si rivolgeva al competente Giudice Sportivo contestando la regolarità della stessa a causa dell’avvenuto impiego, nelle fila dell’avversaria, di ben 6 calciatori in posizione irregolare di tesseramento e chiedendo, di conseguenza, che le venisse assegnata partita vinta. L’organo adito, accertato che delle irregolarità denunciate solo una, quella relativa al calciatore De Freitas Rogero, risultava fondata essendo stata, la relativa procedura di tesseramento, perfezionata solo in data successiva a quella della partita contestata, accoglieva il ricorso comminando all’A.S.D. Città del Golfo la punizione sportiva della perdita della gara. (Com. Uff. n. 176 del 17.11.2010). Per avversare tale pronuncia il sodalizio punito si è rivolto a questa Corte lamentando di non aver potuto apprestare adeguate difese in quanto la copia del ricorso a lui spettante era stata erroneamente inviata all’indirizzo (piazza Marconi n.4 in Castro dei Volsci) della sua sede sociale e non a quello indicato per il recapito della corrispondenza (Via Madonna della Pace n. 115 in Ceccano ) nel proprio foglio di censimento. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata. Il reclamo è, all’evidenza, pretestuoso e va respinto. L’art. 38, al comma 8, u.p. lett. b) C.G.S. chiarisce che gli atti del procedimento da comunicare alle controparti societarie vanno inviati, alternativamente, o presso il domicilio eletto o presso la sede della società come correttamente fatto dall’originaria ricorrente. Nulla rileva, quindi, l’indicazione riportata sul foglio di censimento che, evidentemente, si riferisce ad ogni altro tipo di corrispondenza. D’altra parte è, a dir poco improbabile, che un atto di notevole interesse, quale è quello che introduce un contenzioso disciplinare, pervenuto presso la sede sociale sia stato ignorato per più giorni dal destinatario sicchè nessuna violazione del contraddittorio appare seriamente ipotizzabile. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città del Golfo di Castro dei Volsci (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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