F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 23 Dicembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JHEFFERSON MANOEL DOS SANTOS SEGUITO GARA AZZURRI CONVERSANO/CENTRO SOCIALE GIOVANILE DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 23 Dicembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JHEFFERSON MANOEL DOS SANTOS SEGUITO GARA AZZURRI CONVERSANO/CENTRO SOCIALE GIOVANILE DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010) L’A.S.D. Centro Sociale Giovanile ricorre a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 214 dell’1.12.2010 ) ha inflitto al calciatore di essa ricorrente, Jhefferson Manoel Dos Santos, colpevole di atti di violenza ai danni di sostenitori della compagine avversaria indebitamente penetrati sul terreno di gioco al termine della gara Azzurri Conversano/C.S.Giovanile, disputata il 27.11.2010 per il Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, la squalifica per 3 giornate. Sostiene che l’incolpato si sarebbe limitato a difendersi da un’aggressione posta in essere dai tifosi locali nei confronti sia suoi che dei propri compagni di squadra e chiede una congrua riduzione della sanzione. L’appello può, per quanto di ragione, essere accolto. Ed invero dalla puntuale e dettagliata ricostruzione dell’accaduto, contenuta nel referto arbitrale, si evince che al termine dell’incontro suindicato ebbe luogo una vera e propria invasione del rettangolo di gioco da parte dei sostenitori della società ospitante che iniziavano a colpire con pugni e schiaffi gli atleti dell’odierna reclamante. In siffatto contesto, perseguito dallo stesso Giudice Sportovo con un’ammenda di € 1.000,00 a carico della A.S.D. Azzurri Conversano, va inquadrata la reazione dello Jhefferson che, se pur oggettivamente riprovevole, può ritenersi parzialmente giustificata dall’esigenza di difendersi dalla violenza altrui. Tali ragioni inducono questa Corte ad accogliere il ricorso riducendo la sanzione della squalifica già comminata al calciatore da 3 a 2 giornate di gara. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Jhefferson Manoel Dos Santos a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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