F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010 1) RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO SEGUITO GARA PRATO/GIACOMENSE DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010 1) RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO SEGUITO GARA PRATO/GIACOMENSE DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010) Con preannuncio di reclamo dell’1.12.2010, l’A.C. Prato 1908 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 7.12.2010. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, previa audizione del calciatore squalificato. Quanto alla cronologia dei fatti, emerge che al 17° minuto del primo tempo della gara, su segnalazione del secondo assistente, l’arbitro ha espulso il calciatore Giuliano Lamma, capitano della società reclamante, per aver, prima, compiuto un atto violento – non in fase di gioco – nei confronti di un avversario e, successivamente all’adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del direttore di gara, rivolto a quest’ultimo veementi proteste, accompagnate da gesti irriguardosi, consistiti nel tirargli per due volte la maglietta. Il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara, con la motivazione “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; dopo la notifica del provvedimento di espulsione protestava vivacemente verso l’arbitro tirandogli per due volte la divisa” Nella memoria della società, sottoscritta anche dal calciatore (alla quale sono stati allegati un DVD e fotografie), premesso di ben conoscere “la posizione ostile di codesto Giudice ad accettare di esaminare la allegata ripresa televisiva…”, si contesta la veridicità dell’accaduto, ammettendo che il Lamma avrebbe effettivamente compiuto un fallo di gioco nei confronti di un avversario, negando, tuttavia, in modo deciso, di averlo poi colpito con una testata al volto e di aver poi assunto, nei confronti dell’arbitro, il comportamento irriguardoso dallo stesso riferito. In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull’errata descrizione e valutazione dell’atteggiamento del giocatore che, in tesi, voleva solo invitare l’arbitro a constatare la sostanziale “simulazione” posta in essere dall’avversario, asseritamente mai colpito al volto da una testata. Peraltro, la sussistenza di una condotta simulatoria sarebbe dimostrata dal fatto che l’avversario (senza alcuna visibile lesione), si sarebbe rialzato spontaneamente (senza l’intervento di alcun sanitario – diversamente da quanto riferito dall’arbitro-), continuando a giocare “senza conseguenze” (come descritto dall’Assistente del direttore di gara nel suo referto). Quanto al gesto di protesta rivolto all’arbitro, si nega l’irriguardosità e violenza del comportamento, ammettendo solo che il direttore di gara sarebbe stato semplicemente “toccato”. Si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure. La Corte esaminati gli atti e ascoltato il calciatore Lamma, che ha confermato quanto riportato in memoria, ammettendo la censurabilità della sua condotta – descritta, però, nei termini dallo stesso riferiti nell’appello -, la Corte osserva, in primo luogo che, sul piano della rilevanza probatoria, è fuor di dubbio che le affermazioni contenute nelle relazioni degli ufficiali di gara abbiano natura e forza di prova privilegiata, non superabili da altre fonti cognitive, quali le immagini televisive o fotografiche, ammissibili solo in assenza di referto ufficiale sui fatti in contestazione. Peraltro, deve dirsi che le fotografie allegate al ricorso, se nulla provano circa l’insussistenza del gesto violento nei confronti dell’avversario (in merito al quale la mancanza di più gravi lesioni o addirittura dell’impossibilità a continuare la gara, lungi dall’essere un’attenuante per la condotta censurata, giustificano solo la mancata irrogazione di ben più grave sanzione), appaiono sicuramente probanti dell’avvenuto contatto fisico tra calciatore e direttore di gara. Ogni disquisizione sulla circostanza se l’arbitro sia stato solo “toccato” o sia stato leggermente trattenuto per la divisa appare non suscettiva di poter significativamente incidere sulla valutazione, essendo indiscussi sia il comportamento materiale che la volontà, pur in assenza di ogni componente violenta, di contestare vibratamente una decisione dell’arbitro stesso. La Corte esprimendo, quindi, il convincimento che la condotta attuata sia sicuramente contraria ai canoni imposti del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene, in relazione a quest’ultimo addebito, che la squalifica inflitta al giocatore Giuliano Lamma possa essere ridotta, alla luce dell’assenza di un’evidente violenza del gesto, a tre giornate effettive di gara, comprensiva anche di quella relativa alla condotta violenta attuata nei confronti di un avversario di gara. Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato 1908 S.p.A. di Prato, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lamma Giuliano a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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