• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010
2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
– DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.12.2010 INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI SIMONE
– DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVAGNA MATTEO;
SEGUITO GARA FOLIGNO/NOCERINA DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 23 Dicembre 2010
2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.12.2010 INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI SIMONE
- DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVAGNA MATTEO;
SEGUITO GARA FOLIGNO/NOCERINA DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)
La società Foligno Calcio ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, emanata con il Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010, con la quale si squalifica per 6 giornate il calciatore Matteo Cavagna “perche protestando verso l’arbitro lo spingeva con entrambe le braccia facendolo arretrare di circa un metro; espulso, al termine della gara tornava sul terreno di gioco e avvicinato l’arbitro che rientrava negli spogliatoi gli rivolgeva frasi offensive e minacciose, tentando di aggredirlo, prontamente fermato dai compagni di squadra”. Con lo stesso ricorso, la società Foligno Calcio chiede a questa Corte di riformare il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con lo stesso citato Com. Uff., con il quale si infligge al dirigente Simone Ottaviani l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.12.2010 “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive. I due reclami configurano dunque due ricorsi distinti, che devono essere trattati separatamente. Per quanto concerne il primo reclamo, contro la squalifica per 6 giornate del calciatore Cavagna, il ricorso della società Foligno Calcio ricostruisce gli eventi che hanno condotto alla squalifica distinguendo il momento dell’espulsione da quello degli insulti rivolti all’arbitro alla fine della partita. Propone una ricostruzione di entrambi i fatti che tenga conto di circostanze attenuanti, come il parapiglia che si sarebbe creato in occasione del primo episodio, la ridotta forza della spinta nei confronti dell’arbitro da una parte; e l’assenza di comportamenti esplicitamente violenti nel corso del diverbio sorto al termine della gara. Ricorda inoltre che il calciatore squalificato non ha precedenti rilevanti in carriera, e chiede perciò la riduzione della sanzione. La C.G.F. osserva che per quanto riguarda entrambe le argomentazioni non può prendersi in considerazione alcuna ricostruzione dei fatti puniti dal Giudice Sportivo che non derivi dalla lettura degli atti di gara. Rileva che nel caso del calciatore Cavagna la gravità della sanzione è giustificata dal lungo intervallo di tempo intercorso fra l’espulsione e gli insulti intervenuti a fine gara. Espulso al minuto 23° del secondo tempo, Matteo Cavagna non ha accettato la sanzione ma ha reagito con insulti al termine della partita. D’altra parte, considerato che il calciatore Cavagna non ha mai subito espulsioni fino ad oggi, la Corte ritiene di ridurre l’entità della squalifica. Il reclamo contro la squalifica del dirigente Ottaviani, emanata con lo stesso Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010, propone una ricostruzione dei fatti che diverge in parte da quanto attestato negli atti di gara, suggerendo che l’arbitro abbia errato nel percepire le parole offensive che gli sono state rivolte. Anche in questo caso, la società Foligno Calcio, ricorrente, chiede la riduzione della sanzione. La C.G.F. richiama quanto osservato per il caso precedente, concludendo che non vi sono elementi che possano indurre a riformare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia):
- accoglie parzialmente, riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cavagna Matteo, a 5 giornate effettive di gara;
- respinge il ricorso proposto per il signor Simone Ottaviani. Dispone restituirsi la tassa reclamo per il ricorso proposto per il calciatore Cavagna Matteo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo per il ricorso proposto per il signor Simone Ottaviani.
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2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
– DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.12.2010 INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI SIMONE
– DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVAGNA MATTEO;
SEGUITO GARA FOLIGNO/NOCERINA DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)"