F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 27 Dicembre 2010 1) RICORSO DEL CALC. PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 31.8.2007, SCADENZA 30.6.2011, STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DI QUELLO STIPULATO IN DATA 7.7.2006, CON LA STESSA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, CON SCADENZA IL 30.6.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 27 Dicembre 2010
1) RICORSO DEL CALC. PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 31.8.2007, SCADENZA 30.6.2011, STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DI QUELLO STIPULATO IN DATA 7.7.2006, CON LA STESSA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, CON SCADENZA IL 30.6.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010)
Vista l’istanza anticipata via fax del Catania Calcio S.p.A. in data 22.12.2010 con la quale, da una parte, lamentava l’incompletezza dell’ordinanza di cui al Com. Uff. n. 118/C.G.F. del 16.12.2010 e, dall’altra, la disparità di trattamento in relazione al concesso termine per la nomina di CTP chidendone la proroga e la successiva istanza/esposto anticipata via fax in data 23.12.2010 con la quale la citata società, avanzando dubbi e contestazioni sull’operato del CTU ne invocava la ricusazione, precisando che “mai alcun consulente o rappresentante del Catania Calcio avrebbe avuto alcun tipo di rapporto con il medesimo”
CONSIDERATO CHE
A) L’ordinanza è soggetta a succinta motivazione, coerentemente con i noti principi generali dell’Ordinamento (art.134 c.p.c., 544 c.p.p. e art. 34 C.G.S.) e codesta Corte aveva motivato l’integrale rinnovo della CTU con l’esigenza di assicurare il contraddittorio tecnico, atteso che il CTU non aveva dato alle parti ed ai loro difensori la comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali, onde consentire loro l’espletamento del diritto di difesa in sede tecnica con la partecipazione diretta e/o l’eventuale ausilio di CTP.
B) Il concesso termine di 7 giorni per la nomina di CTP appariva più che congruo e non ingenerava alcuna disparità di trattamento, a nulla rilevando in relazione al peculiare profilo in esame, la circostanza che una delle parti avesse già provveduto ad avvalersi, per propria diretta iniziativa, di un consulente di parte, atteso che il termine era comunque concesso ad entrambe le parti in egual misura, mentre non può invocarsi difficoltà alcuna nel reperimento di un professionista del settore, posto che presso ogni Tribunale vi è un Albo dei Consulenti Tecnici, diviso per materia e specializzazioni, a cui in ipotesi ciascuno può rivolgersi per avere il nominativo di un esperto (art. 13 e segg. disp. attuaz. c.p.c.). C) La ricusazione del CTU può essere richiesta solo per i motivi in virtù dei quali può essere ricusato lo stesso Giudice e nella fattispecie non è indicato alcun fatto o circostanza che possa dare fondamento alla richiesta ricusazione (vedasi il combinato disposto degli artt. 63 e 51 c.p.c.). D) Non corrisponde alla realtà dei fatti che il CTU abbia dato inizio alle operazioni peritali in data anteriore al termine assegnato dalla Corte per nominare i CTP, atteso che detto termine, a fronte del Com. Uff. n. 118/CGF del 16.12.2010, scadeva il 23.12.2010, mentre il CTU aveva disposto l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 27.12.2010, quindi, posteriormente alla scadenza dell’assegnato termine per la nomina di CTP. E) E’ stato interpellato il CTU per avere lumi sulle “pregresse telefonate” a cui fa riferimento nel proprio provvedimento di convocazione dell’inizio delle operazioni peritali e lo stesso, con propria relazione scritta ha precisato che, volendo dare avvio alle operazioni stesse con un saggio grafico, prima di procedere alla convocazione di tutte le parti, ha voluto acquisire personale certezza della presenza del calciatore alle operazioni medesime e la sua personale disponibilità a rendere il detto saggio grafico. Tutto ciò in ragione della esiguità del termine concessogli per l’espletamento dell’incarico.
F) Vista comunque la richiesta di proroga del termine per nomina di CTP ed anche se detta proroga si pone in contrasto con la successiva comunicazione del Catania Calcio in data 23.12.2010, dove testualmente si afferma “precisando sin d’ora che mai alcun rappresentante e/o consulente del Catania Calcio avrà alcun tipo di rapporto con questo signore”, concede la richiesta proroga nei termini di cui in dispositivo, osservando al riguardo che nella fattispecie trattasi di termine di natura ordinatoria. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale:
1. Respinge l’istanza di ricusazione.
2. Proroga il termine per nomina di CTP fino al 3.1.2011, invitando il CTU a dare immediato inizio alle operazioni peritali dopo il detto termine.
3. Atteso il contenuto dell’esposto trasmesso in data 23.12.2010, ritiene atto dovuto la trasmissione dello stesso alla Procura Federale per le valutazioni e le iniziative di competenza.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 27 Dicembre 2010 1) RICORSO DEL CALC. PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 31.8.2007, SCADENZA 30.6.2011, STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DI QUELLO STIPULATO IN DATA 7.7.2006, CON LA STESSA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, CON SCADENZA IL 30.6.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010)"