F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 28 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA CON DIFFIDA DI € 1.000,00, NONCHÉ PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VITO SGOBBA; – SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ROSA LAVOPA; – SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ISABEL PUGLIESE; – SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BARBARA CORRIERO; – SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CRISTINA DENTAMARO; – SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE DOMENICA LADOGANA; – SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE MARIA PONTRELLI, INFLITTE SEGUITO GARA FILSPORT CASTELLANA/EURNOVA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 44 del 9.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 28 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 01 Febbraio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA CON DIFFIDA DI € 1.000,00, NONCHÉ PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VITO SGOBBA; - SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ROSA LAVOPA; - SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ISABEL PUGLIESE; - SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BARBARA CORRIERO; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CRISTINA DENTAMARO; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE DOMENICA LADOGANA; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE MARIA PONTRELLI, INFLITTE SEGUITO GARA FILSPORT CASTELLANA/EURNOVA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 44 del 9.12.2010) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 44 del 9.12.2010, ha inflitto le sanzioni sopra riportate. La decisione veniva assunta in ragione dei comportamenti scorretti posti in essere dall’allenatore e dalle calciatrici della squadra reclamante poiché, secondo quanto riportato nel referto e nel relativo allegato redatti dal direttore di gara Giuseppe Urselli, nel corso della partita contro Eurnova, disputata a Castellana Grotte in data 5.12.2010, al 38’ del 2° tempo questi, a seguito della decisione tecnica, veniva letteralmente circondato da alcune calciatrici della squadra ospitante, le quali, con modi e toni estremamente minacciosi, profferivano ripetutamente insulti estremamente offensivi. Inoltre, a gara sospesa, da un cancello abusivamente aperto, entrava sul terreno di gioco, un tifoso della squadra locale, il quale – con fare minaccioso – rincorreva il direttore di gara dopo essere riuscito a divincolarsi da un poliziotto che tentava di trattenerlo per un braccio; mentre l’arbitro correva per evitare l’estraneo e raggiungere gli spogliatoi, alcune calciatrici sanzionate tentavano inoltre di “sgambettarlo” al preciso scopo di farlo cadere a terra, non riuscendo però nel loro intento. L’allenatore della Filisport Castellana, Vito Sgobba, dopo l’allontanamento per proteste nei confronti del direttore di gara, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti del medesimo. Contro la decisione veniva proposto il reclamo riportato in epigrafe. Ciò premesso, la Corte ritiene, sulla base degli elementi di fatto e della valutazione obiettiva della gravità reale degli eventi in relazione alle disposizioni federali, che la sanzione inflitta risulti eccessiva alla luce del contesto in cui i fatti si sono svolti e della loro effettiva consistenza Ed infatti, la difesa del sodalizio ha sottolineato che le calciatrici avevano avvicinato l’arbitro chiedendo spiegazioni, seppur in maniera non consona ai criteri della correttezza sportiva; tuttavia le intrinseche modalità della protesta non possono, comunque, giustificare una sanzione così elevata. Diversa valutazione merita il comportamento dell’allenatore, che, tenuto conto del ruolo e della funzione esemplare, si rivela inaccettabile. La Corte, pertanto, ritiene che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la riduzione della sanzione a carico del medesimo, che deve essere confermata. Per quanto concerne la posizione della calciatrici appare equo ridurre le sanzioni, nei termini risultanti dal dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Filsport Castellana di Castellana Grotte (Bari): - riduce ad € 500,00 l’ammenda inflitta alla società; - riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alle calciatrici Lavopa Rosa e Pugliese Isabel; - riduce a 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alle calciatrici Corriero Barbara, Dentamaro Cristina, Ladogana Domenica e Pontrelli Maria. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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