F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 7. RICORSO CALCIATORE FUMAI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SEGUITO GARA OSTUNI/FORTIS TRANI DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 7. RICORSO CALCIATORE FUMAI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SEGUITO GARA OSTUNI/FORTIS TRANI DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010) Con atto, spedito in data 20.12.2010 il calciatore, Fumai Massimo, della società S.S.D. Fortis Trani S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al ricorrente la squalifica per 3 gare effettive di campionato. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento (pugno alla schiena) tenuto dal calciatore Fumai Massimo nei confronti di un calciatore avversario (Salvia Prospero, peraltro, anch’esso espulso per avere reagito al comportamento violento dell’odierno ricorrente). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fumai Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it