F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 4. RICORSO CALCIATORE MUGHETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA VIGOR MONTEGAUDIO/SPORTING MONTELABBATE DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 29 del 27.10.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 12.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 4. RICORSO CALCIATORE MUGHETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA VIGOR MONTEGAUDIO/SPORTING MONTELABBATE DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 29 del 27.10.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 12.11.2010) Il ricorso in epigrafe, erroneamente denominato come appello e formalmente indirizzato alla Commissione Disciplinare Nazionale, ha per oggetto una decisione emessa da un organo di seconda istanza, quale la Commissione Disciplinare Regionale, che come tale si era già pronunciata sul reclamo in precedenza proposto contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale dichiarandone la infondatezza. E’ del tutto evidente, quindi, la sua inammissibilità innanzi a questa Corte di Giustizia Federale. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mughetti Roberto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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