F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 3. RICORSO F.C. FIDENE S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORAZZINI MARCELLO SEGUITO GARA ASTREA/FIDENE DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 3. RICORSO F.C. FIDENE S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORAZZINI MARCELLO SEGUITO GARA ASTREA/FIDENE DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010 A seguito del ricorso proposto dal F.C. Fidene S.r.l. S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, con la quale veniva irrogata al calciatore Marcello Corazzini, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive; la C.G.F. ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, irrogava a Marcello Corazzino, calciatore della società Fidene, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione, assumendo che l’azione posta in essere dal Corazzini deve essere qualificata come azione meramente scorretta ed antisportiva, anziché come azione violenta con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. e la riduzione della sanzione inflitta. Considerato che dal rapporto dell’arbitro risulta che il Corazzini fu espulso perché “a gioco in svolgimento e a pallone lontano, dava volontariamente uno schiaffo al volto di un avversario che lo contrastava”. Ritenuto pertanto che correttamente il Giudice Sportivo ha considerato come atto di violenza il comportamento del Corazzini e gli ha inflitto una sanzione pari al minimo edittale Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’F.C. Fidene S.r.l S.S.D. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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