F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 04 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 18 Gennaio 2011 1) RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.2014 AL SIG. DI SAVERIO MARCO; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BARBOZA ARCENI JUNIOR; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BISCEGLIE CA5/ASD SS LAZIO CA5 DEL 18.12.201 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 V Com. Uff. n. 280 del 22.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 04 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 18 Gennaio 2011 1) RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.2014 AL SIG. DI SAVERIO MARCO; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BARBOZA ARCENI JUNIOR; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BISCEGLIE CA5/ASD SS LAZIO CA5 DEL 18.12.201 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 V Com. Uff. n. 280 del 22.12.2010) Le decisioni del Giudice Sportivo avverso le quali e stato presentato ricorso dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 sono state adottate a seguito dell’esame del contenuto dei rapporti ufficiali relativi all’incontro disputato a Bisceglie il 18.12.2010 (campo Paladolmen) fra il Bisceglie e la S.S. Lazio terminato sul risultato di 4-2 per la squadra ospitante. Nel rapporto dell’arbitro, si da atto che al 20¨ del secondo tempo espellevamo il calciatore n. 14, signor Barboza Arceni Junior, il quale, pochi istanti dopo il fischio finale della gara, colpiva volontariamente il portiere avversario con un calcio all’addome, facendolo cadere in terra, senza procurargli alcuna conseguenza fisica ¨. Nel supplemento al proprio rapporto, redatto il giorno 19.12.2010, lo stesso arbitro riferisce di essere stato avvicinato in tono minaccioso all’interno della zona degli spogliatoi ¨ dal signor Di Saverio Marco, dirigente della S.S. Lazio Calcio a 5, il quale, continuando ad urlare, dapprima lo spintonava facendolo arretrare e successivamente lo colpiva con un pugno al volto all’altezza della guancia destra, nella zona compresa tra lo zigomo e il lobo dell’orecchio ¨. Aggiunge l’arbitro nello stesso supplemento di rapporto che dopo la doccia calda, il forte dolore al lobo dell’orecchio, provato subito dopo il pugno, era quasi completamente passato, per poi scomparire del tutto poco dopo, tanto che non ho ritenuto necessario farmi accompagnare al pronto soccorso per ulteriori accertamenti ¨ Nel referto di gara, redatto il 18.12. 2010, il Commissario di campo posizionato tra il terreno di gioco ed ingresso area spogliato rileva che, nella zona antistante lo spogliatoio arbitri il signor Donati Arbitro n. 1, mentre rientrava, veniva spintonato e poi colpito con un pugno all’altezza dell’orecchio, da un dirigente della Lazio non iscritto in distinta ma riconosciuto dagli arbitri per Di Saverio Marco ¨. Aggiunge il Commissario che il Di Saverio mentre veniva allontanato continuava con atteggiamento aggressivo ad insultare e minacciare il Direttore di gara n. 1¡¨. Precisa, inoltre, lo stesso Commissario che il Di Saverio era riuscito ad entrare nell’area spogliatoi spacciandosi per il Presidente allo steward addetto all’ingresso spogliatoi ¨ La S.S. Lazio Calcio a 5 ha interposto ricorso, pervenuto il 29.12.2010, per i motivi che possono cosi sintetizzarsi: 1 ¡V Contraddittorietà interna al referto arbitrale ed esterna rispetto a quanto contenuto nel rapporto dell’ Ispettore di Lega. La società ricorrente, pur avendo riconosciuto che il proprio dirigente Di Saverio Marco ha sbagliato a criticare l’arbitro, nega che lo abbia colpito con un pugno, atteso che ¡V e in questo consisterebbe la contraddittorietà interna al referto arbitrale ¡V un pugno non avrebbe potuto produrre solo un rossore cutaneo e questo non poteva scomparire, insieme, al dolore, dopo una semplice doccia. La contraddittorietà del rapporto del Commissario di Campo consisterebbe, invece, nel fatto che il medesimo, posto in una zona neutra fra il terreno di gioco e gli spogliatoi, non avrebbe potuto vedere, almeno nei termini dettagliatamente descritti, gli eventi cosi come si sarebbero verificati. 2 ¡V Errata ricostruzione in fatto in relazione al momento del fallo commesso dal calciatore Barboza Arceni Junior. Secondo la ricorrente ¡V cha a conferma dell’assunto fa riferimento ad un filmato visibile su Internet e del quale chiede la visione ai soli fini della determinazione del momento in cui e stato commesso il fallo del giocatore sul portiere della squadra del Bisceglie (tra l’altro per nulla violento ¨) il fallo da espulsione sarebbe stato commesso mentre la partita era ancora in corso e, conseguentemente, verrebbe meno l’aggravante considerato dal Giudice Sportivo e, per l’effetto, la squalifica dovrebbe essere ridotta al minimo edittale di una giornata o al più contenuta nel massimo a due giornate. Conclusivamente la S.S. Lazio Calcio a 5 chiede la riduzione della sanzione economica posta a suo carico, dell’inibizione del dirigente Di Saverio Marco e della squalifica del calciatore Barboza Arceni junior. Nella riunione odierna, l’Avv. Stagliano per la società ricorrente ha confermato i motivi del ricorso insistendo per la riduzione di tutte le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. Il ricorso della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 merita parziale accoglimento. La responsabilità del signor Di Saverio Marco, dirigente della società sportiva ricorrente, dell’aggressione all’arbitro signor Mario Donati e stata ammessa sia nel ricorso che nell’audizione odierna. La stessa società, peraltro, vorrebbe ridurre la gravita dell’accaduto affermando che l’aggressione sarebbe stata solo verbale, con esclusione di aggressione alla persona e tantomeno con il pugno al volto riferito nel rapporto arbitrale e confermato dal referto del commissario di campo. Tale assunto, secondo, la ricorrente, sarebbe provato dal fatto che un pugno non potrebbe produrre le lievi conseguenze sofferte dal giudice di gara. Ritiene questo Collegio al di la del fatto che la gravita di un comportamento non si misura con le conseguenze prodotte ma con la sua intenzionalità che i due referti ufficiali (dell’arbitro e del Commissario di Campo) non siano affatto contraddittori come affermato dalla S.S. Lazio nel ricorso e costituiscano, in mancanza di elementi probatori dai quali poter derivare dubbi sulla loro attendibilità, piena e concreta prova del verificarsi dei fatti cosi come descritti. Al comportamento del Di Saverio, di indubbia gravita, deve peraltro essere applicata una sanzione più proporzionata di quella inflitta dal Giudice Sportivo, che questo Collegio ritiene equo ridurre all’inibizione fino al 30.6.2013. Correlativamente alla sanzione inibitoria va proporzionalmente ridotta anche l’ammenda alla società nella misura di € 3.500,00. Infondato e, invece, il motivo di ricorso concernente la squalifica di 3 giornate di gara comminate al calciatore Barboza Arceni junior. La ricorrente società, infatti, parte da un presupposto erroneo: che il Giudice Sportivo abbia inflitto la sanzione in questione applicando al comportamento violento del giocatore (calcio all’addome del portiere avversario) l’aggravante della commissione a gara conclusa. Al fine di provare l’erronea individuazione del momento del verificarsi dell’episodio, contenuto nel rapporto arbitrale, la S.S. Lazio ha depositato materiale fotografico ed ha chiesto la visione di un filmato dai quali si evincerebbe che il fallo commesso dal Barboza Arceni junior si e verificato nel corso della gara. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e ciò rende superfluo il ricorso agli strumenti probatori da essa richiesti ¡V la decisione del Giudice Sportivo non e scaturita dall’applicazione di alcuna aggravante ma, come espressamente indicato nel Com. Uff. n. 208 del 22.12.2010, dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 19, comma 4 C.G.S. che alla lett. b) prevede la comminazione (edittale) della squalifica di 3 giornate di gara a fronte di condotta giudicata violenta, quale e quella indicata nel referto arbitrale, che questo Collegio condivide. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma: - riduce al 30 giugno 2013 la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Di Saverio Marco; - riduce a € 3.500,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Conferma nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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