F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 5 Aprile 2011
3) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)
Con decisione del 7.1.2011, Com. Uff. n. 106, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 6.1.2011 tra la Juventus ed il Parma valevole per il Campionato di Serie A, diciottesima giornata d’andata, infliggeva al calciatore della Juventus Melo De Carvalho Felipe la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 17° del primo tempo, al suolo dopo un contrasto falloso di giuoco, colpito un avversario con un calcio al volto”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Juventus Football Club, la quale sostanzialmente si doleva della mancata concessione al proprio tesserato dell’attenuante della provocazione, il cui riconoscimento avrebbe consentito di ridurre a due giornate la squalifica inflitta. Ciò perché, si sosteneva nelle doglianze difensive, il Melo aveva reagito ad un comportamento scorretto subito dall’avversario, il calciatore Paci del Parma, che era stato ammonito dal direttore di gara proprio per il suo intervento falloso nei confronti del calciatore della Juventus. Di conseguenza sarebbe stato possibile, anche sulla scorta di precedente giurisprudenza e valutando la immediatezza e la contestualità della reazione determinata dall’ingiusto fatto altrui, contenere la sanzione in 2 giornata di squalifica. All’odierna udienza la società ed il calciatore hanno ribadito le citate posizioni difensive mettendo anche in evidenza un possibile fraintendimento in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel riportare lo “scalciare” di cui è cenno nel referto arbitrale, quale “calcio al volto” del dispositivo della decisione di primo grado. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Prescindendo, infatti, dalle questioni semantiche relative al verbo “scalciare” usato nel referto arbitrale, poichè tale termine (vedi lo Zingarelli) può tranquillamente valere quale sinonimo di tirare calci disordinatamente, e quindi, assumere valenza addirittura peggiorativa, tanto che ne risulta quasi riduttiva la versione che si rinviene nel dispositivo del giudice sportivo ove si parla di “un calcio al volto”, è la problematica sostanziale, relativa alla concessione della attenuante della provocazione che non può essere condivisa. Non è possibile, infatti, ritenere che qualsiasi comportamento non conforme alle regole di giuoco abbia la valenza di provocazione nei confronti dell’avversario, ma appare maggiormente conforme allo spirito della norma che di volta in volta, di fronte al caso concreto verificatosi, si operi quella valutazione del fatto che permetta di giudicare se il comportamento all’origine della reazione rivesta le caratteristiche, ad esempio, di gravità, gratuità ed estraneità alla vicenda sportiva che consentano di definirlo provocatorio. Nel caso di specie, costituito da un fallo di giuoco commesso da un giocatore del Parma ai danni di Melo, non è possibile rinvenire, a giudizio della Corte nessuno degli elementi di cui si è detto. Vale la pena di aggiungere poi, che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l’episodio in questione possa essere tra questi ultimi fatto rientrare, se solo si tiene presente che colpire con un calcio al volto, inferto con scarpe da giuoco fornite di tacchetti di materiale comunque rigido, è atto di notevole pericolosità, almeno potenziale, che avrebbe potuto essere foriero di conseguenze ben più gravi se solo il colpo avesse attinto, anche senza intenzionalità da parte dell’agente, una parte più delicata del viso quale l’arcata dentaria o, addirittura, un occhio. Appare, allora, evidente, per ritornare al ragionamento difensivo a proposito della provocazione, che il giudice di primo grado, nel comminare il minimo della sanzione ha correttamente valutato tutti gli elementi fattuali dell’episodio, in relazione al quale non è possibile, anche in presenza di plurime attenuanti, scendere comunque al di sotto delle 3 giornate inflitte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus Football Club di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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