F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FIORENTINA DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 85 del 30.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 5 Aprile 2011
1) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FIORENTINA DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A – Com. Uff. n. 85 del 30.11.2010)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 85 del 30.11.2010, il Giudice Sportivo Nazionale ha inflitto alla Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida a titolo di responsabilità oggettiva “per avere suoi sostenitori, al 9°, 10° e 18° primo tempo, lanciato nel settore occupato dai tifosi avversari tre petardi, con conseguenze lesive per uno di essi. ” Come si legge, quindi, nella citata decisione l’entità della sanzione è stata “attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettere a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”. I fatti di cui è questione sono relativi alla gara Juventus/Fiorentina del 27.11.2010. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Juventus F.C., chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata che essa venga contenuta nei minimi, con esclusione della comminata diffida. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo Nazionale laddove nel mentre si riconoscono sussistenti le attenuanti di cui alle lettere a) e b) del citato art. 13 C.G.S. non è stata riconosciuta anche l’attenuante di cui alla lettera e). La concorrenza delle tre citate circostanze attenuanti avrebbe prodotto l’esimente. In via subordinata, la reclamante deduce eccessivo onerosità dell’ammenda comminata. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene siano infondate sia la domanda principale intesa all’annullamento della sanzione irrogata alla Juventus F.C. che la subordinata richiesta di rimodulazione della sanzione medesima ai suoi minimi edittali e con esclusione della diffida. Ritiene, infatti, la Corte congrua, nel caso della specie, la sanzione dell’ammenda pari ad € 30.000,00 con conservazione della diffida ed in questi termini è quindi rimodulata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. A giudizio di questa Corte, infatti, non è sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere la ricorrenza nel caso di specie della esimente di cui all’art. 13 C.G.S. Il Giudice Sportivo, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lettere a) e b). In effetti, pur dovendosi considerare che la reclamante era la squadra ospite, ritiene la Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate. Così come non può non considerarsi lo specifico precedente, di cui peraltro al recentissimo incontro Brescia/Juventus dell’11.11.2010, che vede la odierna reclamante già sanzionata proprio per esplosione di un petardo e lancio di fumogeni da parte dei propri sostenitori. Nel caso di cui all’odierno reclamo, infine, vale pure ricordare che il lancio dei petardi è stato anche distanziato nel tempo (esattamente, una prima volta al 9° ed al 10° e quindi al 18° del primo tempo), il che non consente di ritenere di essere dinanzi ad un episodio occasionale. Tuttavia, pur disponendo di conservare la diffida di cui alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, appare equo e ragionevole ridurre da 40.000,00 a 30.000,00 euro l’importo dell’ammenda. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Juventus Football Club di Torino, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 30.000,00 permanendo la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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